Cass. civ. n. 7555 del 13 agosto 1996
Testo massima n. 1
Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, questo, ove voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione - nel caso di vendita con riserva di proprietà, quella del pagamento del prezzo della cosa venduta, al quale è collegato l'effetto del trasferimento della proprietà della stessa - è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro dal deposito da eseguirsi secondo la specifica disciplina prevista dagli articoli 1208 e seguenti codice civile.