Art. 1208 – Codice civile – Requisiti per la validità dell’offerta

Affinché l'offerta sia valida è necessario [1215, 1220]:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1190];
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191];
3) che comprenda la totalità della somma [1181] o delle cose dovute, dei frutti [820] o degli interessi [1282] e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio [43, 1182];
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato [73].

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali [2784 ss.] o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [1200].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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