Cass. pen. n. 14056 del 3 aprile 2008

Testo massima n. 1


È integrata l'esimente del diritto di critica qualora, con lettera, si revochi l'incarico al professionista (nella specie avvocato), attribuendogli l'incapacità del proprio studio di seguire con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità le pratiche affidategli, considerato che tali espressioni rientrano nel diritto dell'assistito di spiegare le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario, e che tale critica, ancorché aspra, non comporta uno sconfinamento dai limiti della continenza.

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