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Art. 594 — Ingiuria

Art. 594 — Ingiuria

[ Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone [ 595599 ] . ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38592/2014

Integra il reato di ingiuria qualunque espressione o comportamento idoneo a ledere l’onorabilità della persona offesa o il sentimento del proprio valore che ogni individuo nutre per sé. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto offensiva per il minore, l’insinuazione sulla reale paternità, in quanto idonea a suscitare nel destinatario un sentimento di frustrazione e ad incidere negativamente sull’autostima).

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Cass. pen. n. 32907/2011

In tema di tutela penale dell’onore, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ingiuria nel caso in cui l’imputato aveva detto ad agenti della polizia di Stato che non erano in grado di fare il loro mestiere e non erano riusciti a rimediare al disagio segnalato poichè tali espressioni andavano inserite in un contesto nel quale il soggetto agente lamentava di non essere tutelato dalle istituzioni).

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Cass. pen. n. 12674/2011

La percossa (nella specie schiaffo), per poter presentare il carattere dell’ingiuria deve essere espressione di una violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico e diretta, in modo palese, a manifestare disprezzo evitando una sia pur minima sofferenza fisica.

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Cass. pen. n. 32738/2010

Nel reato di ingiuria, la valenza offensiva delle espressioni usate non viene meno in ragione del rapporto di vicinato tra le parti imponendo anzi, quest’ultimo, pena l’impossibilità di convivenza, un maggiore reciproco rispetto necessitato dalla quotidiana relazione tra di esse.

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Cass. pen. n. 22570/2010

Integra gli estremi dell’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l’espressione ‘sporco negro’, in quanto idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa.

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Cass. pen. n. 11590/2010

La circostanza aggravante della “finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrato quando – anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975 – l’azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta l’esclusione dell’aggravante nei confronti dell’imputato – il quale aveva proferito l’espressione ‘italiano di m…”- affermando che il riferimento all’italiano, nel comune sentire, non possa essere correlato ad una situazione di inferiorità suscettibile di essere discriminata e dare, quindi, luogo ad un pregiudizio corrente di inferiorità, bensì riguardi la persona singola verso la quale si abbia disistima).

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Cass. pen. n. 49694/2009

L’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), è configurabile quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza; mentre non ha rilievo la mozione soggettiva dell’agente, né è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svolga in assenza di terze persone. (Nella specie la S.C. ha censurato, la decisione con cui il giudice di merito, attribuendo ‘una valenza impropria ai motivi dell’agire, ha escluso l’aggravante in questione nei confronti di imputati per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali aggravati dalla finalità di odio razziale, i quali avevano aggredito fisicamente e verbalmente, all’interno di un autobus e successivamente di un bar, una studentessa di colore, e alludendo alla stessa avevano detto: ‘adesso gli dai una gomma negra come leì).

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Cass. pen. n. 14056/2008

È integrata l’esimente del diritto di critica qualora, con lettera, si revochi l’incarico al professionista (nella specie avvocato), attribuendogli l’incapacità del proprio studio di seguire con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità le pratiche affidategli, considerato che tali espressioni rientrano nel diritto dell’assistito di spiegare le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario, e che tale critica, ancorché aspra, non comporta uno sconfinamento dai limiti della continenza.

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Cass. pen. n. 13570/2008

In tema di ingiuria, al fine dell’operatività della causa di non punibilità della provocazione (art. 599, comma secondo, c.p. ), l’illegittimità intrinseca che deve connotare il «fatto ingiusto » altrui, non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento della illegittimità di un atto amministrativo, ma trova la sua realizzazione solo in comportamenti i quali, ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione alcuna in una qualche disposizione normativa ovvero nelle regole comunemente accettate della civile convivenza.

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Cass. pen. n. 11632/2008

In tema di tutela dell’onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall’art. 594 c.p., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall’art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l’intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate « ioci causa» (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 594 c.p. nelle espressioni usate da un legale nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, in occasione di un’udienza civile, dicendogli ‘vai a..: Dio li fa e poi li accoppia, riferendosi anche al cliente dell’avvocato avversario).

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Cass. pen. n. 4129/2008

Non può escludersi la sussistenza della scriminante dell’esercizio di critica politica nel caso in cui un cittadino, nel corso di una pubblica assemblea avente ad oggetto temi dibattuti di interesse amministrativo locale, si sia rivolto al sindaco (al quale, nel medesimo contesto, era stato rivolto l’invito a dimettersi), con le espressioni ingiuriose «buffone» e «ridicolo», quando non risulti con assoluta certezza che l’autore del fatto abbia inteso riferirsi alla persona in sè e non al suo comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente degl’interessi della comunità di cui fa parte.

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Cass. pen. n. 3126/2008

Non può ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica l’ingiuria riconoscibile nella qualificazione di «persona compromessa e invischiata» attribuita, nel corso di una seduta della giunta di una comunità montana, da un componente di tale organo al segretario generale, quando l’autore del fatto, richiesto, nel medesimo contesto, di indicare le ragioni del suddetto giudizio (espresso, tra l’altro, nei confronti di soggetto investito di funzioni amministrative, prive di particolari connotazioni di natura politica), abbia rifiutato di farlo.

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Cass. pen. n. 43856/2007

In tema di ingiuria, costituisce legittima espressione del diritto di critica, tale da escludere la punibilità del fatto, il rivolgere, da parte di un insegnante ad un collega, in occasione di un consiglio di classe, l’addebito di non aver fatto progredire l’alunno «handicappato» che gli era stato affidato ma di averlo, anzi, fatto regredire.

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Cass. pen. n. 9381/2006

Integra gli estremi dell’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art.3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l’espressione ingiuriosa «va via di qua, sporca negra» rivolta a persona di pelle scura, in quanto essa si rapporta nell’accezione corrente ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, né a tal riguardo, ha rilievo la mozione soggettiva dell’agente, considerato che l’accertamento sulla idoneità potenziale dell’azione a conseguire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato, non già all’idoneità occasionale del fatto a conseguire ulteriore disvalore, ma al dato culturale che lo connota.

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Cass. pen. n. 44295/2005

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» quale prevista dall’art. 3, comma primo, del D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in L. 25 giugno 1993 n. 205, non può considerarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell’azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, dovendosi inoltre escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di «odio» ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all’etnia o alla religione, e dovendosi altresì considerare, quanto alla «discriminazione» che la relativa nozione non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell’art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la L. n. 654/1975, secondo cui (nel testo italiano), essa «sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica». (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era stato ritenuta la sussistenza dell’aggravante in questione relativamente al reato di ingiurie addebitato all’imputato per avere questi, in occasione di una rissa — per la quale l’aggravante non risultava contestata — rivolto ad alcune straniere di origine colombiana l’espressione «sporche negre, cosa fanno queste negre qua»).

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Cass. pen. n. 39454/2005

In tema di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 594 c.p. occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale; ne deriva, alla luce dei suddetti criteri, che è priva di rilevanza offensiva l’espressione «siete venuti a rompere le scatole» proferita nel contesto di un vivace scambio verbale tra professoresse.

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Cass. pen. n. 24087/2004

Anche in tema di ingiuria l’esimente del diritto di critica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi che di per sé sarebbero ingiuriosi, tesi a stigmatizzare un comportamento realmente tenuto dal personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per la esposizione a critica del personaggio stesso.

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Cass. pen. n. 30839/2003

In tema di ingiuria, l’applicazione della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, primo comma, c.p.) è interamente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non necessita di sollecitazione da parte dell’interessato e può intervenire ad opera del giudice di appello anche nel caso in cui l’omesso riconoscimento nel giudizio di primo grado non abbia costituito oggetto di specifica doglianza nei motivi di gravame.

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Cass. pen. n. 22031/2003

In tema di ingiuria, l’espressione «trombone politico», che pur presenta una sua valenza offensiva, se rivolta ad un consigliere comunale nel corso di un dibattito politico, costituisce esercizio del diritto di critica, scriminato ai sensi dell’art. 51 c.p., trattandosi di locuzione, sia pure pungente, che si riferisce alla sfera pubblica e non alla vita privata del destinatario e in ogni caso non è volgare o triviale.

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Cass. pen. n. 41752/2001

In tema di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall’art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata. Pertanto, alla luce di detti criteri, ed avuto riguardo alla coscienza sociale, l’espressione «non rompermi le scatole» non possiede alcuna carica offensiva. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza offensiva l’espressione «non rompermi le scatole» pronunciata in occasione di un banale diverbio tra giovani automobilisti).

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Cass. pen. n. 7597/1999

In tema di delitti contro l’onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato gli estremi dell’ingiuria nelle affermazioni di un professore universitario che aveva definito un suo collega come un individuo di scarsa personalità, accusandolo inoltre di aver «partecipato ad un raggiro»).

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Cass. pen. n. 2486/1999

Ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca. Ciò in quanto l’oggetto della tutela penalistica va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, ed è dunque irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci. (Nella fattispecie, relativa ad ingiuria rivolta contro un malato in stato di incoscienza la Corte ha rilevato come la legge 104 del 1992 — legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate —, premessa all’art. 2 la definizione delle «persone handicappate», — comprensiva espressamente anche di ogni menomazione «psichica o sensoriale» — a cui le relative disposizioni sono riferite, prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutta una serie di reati posti in essere nei confronti di siffatte persone: in questo elenco sono inclusi i «delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro II del codice penale» e quindi anche i «delitti contro l’onore» di cui al capo II).

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Cass. pen. n. 3371/1998

Il reato di ingiuria è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensiva con la consapevolezza dell’attitudine offensiva delle parole usate. La configurabilità del delitto prescinde, quindi, dai motivi a delinquere e dall’animus nocendi vel iniuriandi che è del tutto irrilevante perché estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l’espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona.

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Cass. pen. n. 12510/1994

In tema di ingiuria non sussiste la finalità correttiva ed educativa quando la valenza mortificatrice dell’espressione offensiva travalichi e ponga in ombra qualsiasi funzione di colloquio e di stimolo che possa derivare dal rapporto pedagogico intercorrente fra le parti. (Fattispecie nella quale l’insegnante aveva indirizzato ad un alunno minorenne gli epiteti: stupido, imbecille, idiota ed omosessuale).

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Cass. pen. n. 4845/1990

L’ingiuria — secondo le espressioni letterali usate dall’art. 594 c.p. — è costituita dall’offesa all’onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona, od al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale. Lo sputo incide indubbiamente sul decoro, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l’individuo nei cui confronti è diretto, né ha rilevanza che lo sputo sia rivolto direttamente alla persona, in modo tale da colpirla materialmente, o, eventualmente, a terra, ma con specifico riferimento ad un determinato soggetto.

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Cass. pen. n. 2516/1984

Non sussiste il reato di ingiurie, qualora un superiore gerarchico usi nei confronti di un dipendente un’espressione, che abbia il significato di richiamo, sia pure vivace e colorito, per una maggiore efficienza del servizio, affinché il dipendente medesimo si adegui alle modalità già disposte secondo criteri di funzionalità di intervento, imposti dalla natura del servizio.

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Cass. pen. n. 7500/1983

Sussiste il delitto di ingiuria allorché da parte dell’agente vi sia la volontà cosciente di ingiuriare, insita nella consapevolezza dell’attitudine offensiva della condotta. Ne deriva che in presenza di tali volontà e consapevolezza, nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini ed ai moventi, pur se per altri profili apprezzabili e valutabili per quantificazione della pena, e che possono aver determinato l’agente all’ingiuria.

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Cass. pen. n. 1341/1983

Nei delitti contro l’onore, sebbene non sia richiesto un dolo specifico, è pur sempre necessaria la volontà dell’evento, che è quella di recare offesa all’altrui patrimonio morale. Ma tale intenzione è normalmente insita nella stessa volontà dell’azione lesiva, per cui non ha bisogno di essere provata, salvo casi particolari in cui la peculiarità della vicenda lasci intravvedere che il fine perseguito è diverso dall’offesa.

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Cass. pen. n. 847/1981

Se è vero che nei delitti contro l’onore non si richiede il dolo specifico, nel senso che non occorre l’animus nocendi, è pur vero però che si richiede la prova della consapevolezza e della volontà di arrecare offesa all’altrui patrimonio morale, non potendosi prescindere dal requisito della volontarietà dell’azione e dell’evento (Nella specie, l’imputato, nella legittima convinzione che i querelanti fossero responsabili dell’uccisione di una lepre in epoca vietata, li aveva redarguiti chiamandoli bracconieri. Il giudice di merito aveva assolto l’imputato considerando che, avendo agito in buona fede e cioè senza intenzione offensiva, mancava l’elemento psicologico del reato. La Cassazione ha confermato questa decisione enunciando il principio di cui in massima).

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Cass. pen. n. 8407/1978

In materia di ingiuria verbale occorre distinguere tra le espressioni di per sé obiettivamente lesive dell’onore e del decoro, tali cioè da offendere per il loro significato qualunque persona in quanto titolare di questi beni, e le espressioni che, non avendo di per sé tale carica ingiuriosa, possono acquistarla in relazione a particolari circostanze, come la personalità delle parti, i rapporti tra loro eventualmente intercorsi, l’ambiente in cui il fatto si svolge, gli antecedenti del fatto stesso e così via. La distinzione è rilevante non solo riguardo all’accertamento dell’elemento psicologico che richiede, nel secondo caso, proprio per la pluralità degli elementi di fatto da valutare, una disamina più penetrante, volta a discriminare l’ipotesi in cui ricorra l’animus iniuriandi da quella in cui l’intenzione dell’agente sia diversa, ma anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione.

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Cass. pen. n. 6063/1978

Ai fini della ricerca dell’elemento psicologico nel reato d’ingiuria, non può affermarsi che sia «sempre» ingiuriosa l’attribuzione di fatti costituenti reato; tale affermazione, priva dell’effettivo accertamento dell’intenzione dell’agente e del significato preciso delle parole proferite, non può concretare una valida motivazione.

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Cass. pen. n. 984/1972

La legittima facoltà di manifestazione del pensiero non è senza limiti, dovendo corrispondere allo scopo per cui è concessa ed essere svolta nei rispetti dei principi morali e del diritto altrui, comprendendo tra gli stessi il diritto di ogni persona alla propria reputazione, al proprio decoro e al proprio prestigio.

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Cass. pen. n. 315/1972

Sussiste il reato di ingiuria anche nel caso in cui il soggetto passivo, non in possesso di un perfetto senso dell’udito, o per distrazione o per rumori interferenti non sia riuscito a percepire l’esatta portata delle espressioni a lui rivolte, ma ne sia stato immediatamente informato da altre persone presenti.

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