Cass. civ. n. 3362 del 7 aprile 1987

Testo massima n. 1


Il diritto di ritenzione attribuito dall'art. 2756, terzo comma. c.c. al creditore per le prestazioni e per le spese relative alla conservazione ed al miglioramento di beni mobili all'uopo affidatigli e da realizzare mediante riparazioni, addizioni o trasformazioni, si estende al pari del privilegio accordato sui beni medesimi e non può essere esercitato, quindi, riguardo ai danni da svalutazione monetaria ed alle spese del giudizio di cognizione, bensì solo per le spese ordinarie di intervento nel processo di esecuzione e per gli interessi nei limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c., facendo riferimento analogico anziché alla data del pignoramento a quella di inizio della procedura di vendita di cui agli artt. 2796 c.c.

Testo massima n. 2


In tema di mora, l'offerta della somma oggetto del diritto di credito assistito da privilegio deve comprendere, oltre alle voci indicate nell'art. 2749 c.c., anche le spese ed i compensi per la conservazione dei beni durante il periodo di legittimo esercizio del diritto di ritenzione, trattandosi di attività imposta dall'art. 2756 c.c. quale condizione per il mantenimento dell'efficacia del privilegio stesso.

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