Art. 2756 – Codice civile – Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili [1152] hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [2778 n. 4].
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa [1153, 2747], qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno [2797; 502 c.p.c.; 53 l. fall.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16589/2024
In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.
Cass. civ. n. 64/2013
In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - ( art. 1117, n. 1 c.c.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, c.c.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma c.c.
Cass. civ. n. 14533/2009
Il privilegio che assiste i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento dei beni mobili può avere effetto ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. La buona fede del creditore si identifica con l'ignoranza non già del difetto di titolo dell'affidante a trasferire il dominio, ma del difetto di capacità di affidare la cosa per la conservazione o per il miglioramento.
Cass. civ. n. 4061/1993
Il credito, nei confronti del committente, di colui che abbia in buona fede eseguito prestazioni o sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di una cosa (nella specie, di autovettura oggetto di locazione finanziaria e consegnata dal conduttore ad officina per riparazioni), è garantito, ai sensi dell'art. 2756 c.c. dai diritti di ritenzione e di vendita, cui soggiace il proprietario della stessa cosa, anche se persona diversa dal committente obbligato. Ne consegue che, ove tale terzo proprietario abbia conseguito la restituzione di detta cosa in virtù di sequestro giudiziario, convalidato da sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva — in procedimento del quale non è parte necessaria il committente, titolare del rapporto obbligatorio ad unico soggetto nei cui confronti, a differenza del proprietario, possa rendersi condanna all'adempimento — provvedendo alla sua successiva alienazione, il creditore può esercitare quei diritti di garanzia sulle somme oggetto del deposito cauzionale disposto dal giudice del sequestro, salvo sempre il suo ulteriore diritto di far valere l'eventuale responsabilità processuale aggravata della controparte sequestrante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
Cass. civ. n. 3546/1991
Il privilegio consentito sui mobili dall'art. 2756, primo comma. c. c., relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione e per il miglioramento dei mobili stessi deve ritenersi sussistente finché esiste il rapporto materiale di detenzione di detti mobili.
Cass. civ. n. 3362/1987
Il diritto di ritenzione attribuito dall'art. 2756, terzo comma. c.c. al creditore per le prestazioni e per le spese relative alla conservazione ed al miglioramento di beni mobili all'uopo affidatigli e da realizzare mediante riparazioni, addizioni o trasformazioni, si estende al pari del privilegio accordato sui beni medesimi e non può essere esercitato, quindi, riguardo ai danni da svalutazione monetaria ed alle spese del giudizio di cognizione, bensì solo per le spese ordinarie di intervento nel processo di esecuzione e per gli interessi nei limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c., facendo riferimento analogico anziché alla data del pignoramento a quella di inizio della procedura di vendita di cui agli artt. 2796 c.c.