Cass. pen. n. 13570 del 31 marzo 2008
Testo massima n. 1
In tema di ingiuria, al fine dell'operatività della causa di non punibilità della provocazione (art. 599, comma secondo, c.p. ), l'illegittimità intrinseca che deve connotare il «fatto ingiusto » altrui, non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento della illegittimità di un atto amministrativo, ma trova la sua realizzazione solo in comportamenti i quali, ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione alcuna in una qualche disposizione normativa ovvero nelle regole comunemente accettate della civile convivenza.
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