Cass. pen. n. 9634 del 10 marzo 2010

Testo massima n. 1


Non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), la condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la verità del fatto. (La S.C. ha affermato l'insussistenza della responsabilità, a titolo di diffamazione, nei confronti degli imputati, i quali determinatisi a rilasciare dichiarazioni per generica solidarietà, ignorando che le stesse fossero in realtà preordinate ad essere utilizzate in un procedimento disciplinare, avevano scritto una lettera alle competenti autorità, chiedendo l'inibizione dell'uso di dette dichiarazioni perché 'carpite'. In motivazione la S.C. ha ritenuto che il significato dell'espressione 'carpire', sinonimo di acquisire 'notizia con astuzia', costituisse la rappresentazione che si voleva fornire all'autorità superiore per giustificare la richiesta di non utilizzazione delle dichiarazioni stesse e che dagli elementi acquisiti non era possibile escludere che quanto rappresentato nella comunicazione oggetto della imputazione rispondesse a verità).

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