Cass. pen. n. 18799 del 8 maggio 2008

Testo massima n. 1


Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di sindaco di un Comune, indirizzi una missiva al presidente della Provincia committente del servizio di pulizia delle strade definendo il servizio svolto dall'appaltatore come risultato di «menefreghismo » e di «scarsa professionalità » considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere ma il dovere di controllare, nell'interesse dei cittadini, l'esatto adempimento del contratto di appalto e di rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi