Cass. civ. n. 21908 del 29 agosto 2008

Testo massima n. 1


È valida ed efficace l'offerta per intimazione nella quale non siano indicate al creditore la data e l'ora per il ritiro della merce a lui dovuta, quando l'intimante lasci al creditore stesso la facoltà di scelta del momento per il ritiro.

Testo massima n. 2


L'offerta per intimazione prevista dall'art. 1209, comma secondo, c.c., è un atto la cui formazione spetta alla parte e non all'ufficiale giudiziario, al quale la legge assegna unicamente il compito di provvedere alla sua notificazione.

Testo massima n. 3


L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 c.p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa quella dell'impugnabilità della sentenza col solo ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52. Tali principi trovano applicazione sia nell'ipotesi di opposizione proposta dal debitore pignoratizio, sia - in virtù del richiamo di cui all'art. 1211 c.c. - nell'ipotesi in cui il creditore in "mora accipiendi" intenda opporsi alla vendita delle cose delle quali ha rifiutato la consegna.

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