Cass. pen. n. 11667 del 16 dicembre 1997

Testo massima n. 1


In tema di reati commessi da parlamentari, gli atti c.d. “di funzione” — quegli atti, cioè, che, compiuti da parlamentari in relazione a tale specifica qualità, si rendono insindacabili anche da parte dell'autorità giudiziaria perché espressione della loro indipendenza ed autonomia — sono soltanto quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni, dichiarazioni), compiuti nei vari organi parlamentari o para-parlamentari (gruppi), con l'esclusione di quelle attività che, pur latamente connesse con l'esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quale l'attività politica extraparlamentare esplicata all'interno dei partiti. Ne consegue che non possono farsi rientrare nell'attività coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità, tutte quelle manifestazioni di pensiero che — espresse in comizi, cortei, trasmissioni radio-televisive, o durante lo svolgimento di scioperi — non possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare, se non meramente soggettivo in quanto poste in essere da persona fisica che è “anche” membro del Parlamento.

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