Cass. pen. n. 40824 del 13 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità che lo specifico mandato a impugnare contenga la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – Sussistenza – Esclusione – Ragioni.
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità al ricorso per cassazione del disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui è stabilito che il prescritto specifico mandato a impugnare deve contenere "la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", posto che nel giudizio di legittimità non è prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D