Cass. civ. n. 899 del 14 febbraio 1989

Testo massima n. 1


Qualora il testatore, in relazione al legato di una cosa determinata, contempli la facoltà degli eredi di soddisfare il legatario mediante versamento di una somma di denaro entro un termine, l'offerta reale entro tale termine della somma medesima, quale atto idoneo a costituire in mora il creditore, è di per sé sufficiente ad integrare esercizio di detta facoltà, senza che si richieda a questo fine il procedimento di deposito e di convalida di cui all'art. 1210 c.c., necessario per l'estinzione del debito.

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