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Art. 1210 — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Art. 1210 — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [ 1211 ss.; 77, 78 disp. att. ].

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [ 324 ], il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3248/2012

Ai fini della validità dell’offerta reale, il deposito della somma rifiutata dal creditore, di cui all’art. 1210 c.c., può essere eseguito mediante versamento dell’importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell’istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell’art. 1213, primo comma, c.c., valendo come ritiro dello stesso.

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Cass. civ. n. 15395/2010

La sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all’adempimento dell’obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l’effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell’art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell’art. 1209 c.c., produce solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall’obbligazione.

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Cass. civ. n. 23844/2008

Il procedimento di convalida dell’offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell’art. 76 e seguenti disp. att. cod. civ., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore.

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Cass. civ. n. 16962/2005

In materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore è legittimato ad eseguirne il deposito, con l’osservanza della formalità di cui all’art. 74 att. c.c. (il quale dispone che, fatta l’offerta, il deposito della somma presso l’istituto di credito deve essere preceduto da un’intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalità, l’offerta dovrà considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non è rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell’offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.

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Cass. civ. n. 4281/1995

In tema di offerta reale l’art. 1210 c.c. richiede il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della validità dell’offerta e del deposito della somma rifiutata dal debitore solo per il prodursi degli effetti estintivi dell’obbligazione, ma non anche per gli altri e diversi fini che presuppongono l’esatto adempimento da parte del debitore, non potendo questi, una volta che abbia svolto tutte le attività prescritte per la corretta esecuzione della prestazione dovuta, venir pregiudicato dall’ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere il pagamento. Ne deriva che all’accoglimento di una domanda di rilascio fondo rustico, proposta dall’affittuario coltivatore diretto che abbia vittoriosamente esperito l’azione di riscatto di detto fondo, è sufficiente la sussistenza di un accertamento giudiziale, ancorché non irrevocabile, di convalida dell’offerta del prezzo del riscatto, il cui eventuale venir meno ha l’effetto di travolgere la conseguenziale condanna al rilascio, restando invece escluso che quest’ultima sia condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di convalida dell’offerta, non previsto dalla legge come presupposto processuale dell’azione di rilascio. Le modalità di adempimento dell’obbligo di custodia della somma depositata rientrano nelle facoltà di scelta di depositario e non incidono sulla regolarità del deposito. (Nella specie il notaio richiedente il deposito aveva ritirato dalla somma e trattenuto presso il proprio studio i libretti di deposito vincolati ed intestati ai singoli creditori).

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Cass. civ. n. 4818/1994

La sentenza che subordina la condanna di pagamento ad una somma di denaro all’adempimento dell’obbligo di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l’effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell’art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell’art. 1209 c.c., produce solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall’obbligazione.

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Cass. civ. n. 899/1989

Qualora il testatore, in relazione al legato di una cosa determinata, contempli la facoltà degli eredi di soddisfare il legatario mediante versamento di una somma di denaro entro un termine, l’offerta reale entro tale termine della somma medesima, quale atto idoneo a costituire in mora il creditore, è di per sé sufficiente ad integrare esercizio di detta facoltà, senza che si richieda a questo fine il procedimento di deposito e di convalida di cui all’art. 1210 c.c., necessario per l’estinzione del debito.

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