Cass. civ. n. 12020 del 8 agosto 2002
Testo massima n. 1
Qualora il conduttore, deducendo il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto, riconsegni l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva, (nella specie: facendo mettere a verbale l'espressa riserva di mantenere ferme le domande di ripetizione di tutti i canoni non corrisposti), non è liberato ai sensi dell'art. 1216 c.c. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora maturati, e il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei cantoni fino alla scadenza del contratto.
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