Art. 1587 – Codice civile – Obbligazioni principali del conduttore

Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia [1176] nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti [820 comma 3, 1282 comma 2, 2764, 2948 n. 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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