Cass. civ. n. 4094 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Veterinari - Contributo previdenziale dovuto all'ENPAV - Riduzione in ragione dell'età - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.


In tema di regime previdenziale per i professionisti esercenti la professione veterinaria, l'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione dello statuto dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari laddove, nel testo applicabile "ratione temporis", stabiliva la riduzione dei contributi dovuti per i primi quattro anni di iscrizione a beneficio dei nuovi iscritti di età inferiore ai trentadue anni, ha natura solidaristico-previdenziale e non retributiva, sicché rispetto ad esso non trovano applicazione i principi di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro di cui al d.lgs. n. 216 del 2003.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15232 del 2000

Normativa correlata

Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 21 CORTE COST.
Legge 17/04/1956 num. 561 CORTE COST.
Legge 11/01/2018 num. 3
DPR 05/04/1950 num. 221
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216
Legge 12/04/1991 num. 136 art. 11 com. 3

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