Cass. pen. n. 34616 del 16 ottobre 2002

Testo massima n. 1


In tema di reciprocità delle offese, può beneficiare della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 599, primo comma, c.p., anche colui che abbia ingiuriato per primo in quanto, considerandosi ciascuna offesa come pena dell'altra, il primo offensore, con l'ingiuria ricevuta, ha già subito una pena e tale reciprocità spiega la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva.

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