Art. 599 – Codice penale – Provocazione
[Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.]
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
[La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25082/2024
Il provvedimento di rigetto del concordato in appello non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza, posto che il predetto non ha interesse ad impugnare, conseguendo alla reiezione della proposta di accordo l'esame dell'atto di gravame sia in punto di accertamento della responsabilità che di inflizione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito del rigetto della richiesta di concordato, le parti possono avanzare una nuova istanza, emendata dai vizi rilevati dal giudice).
Cass. civ. n. 23397/2024
In tema di concordato in appello, le irregolarità del procedimento camerale integranti vizi di legittimità destinati a riverberarsi sulla validità della sentenza che ha recepito l'accordo, in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., sono deducibili con il ricorso per cassazione solo se sanzionate a pena di nullità e se ricorre un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.
Cass. civ. n. 22487/2024
In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.
Cass. civ. n. 16692/2024
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse ad impugnare della parte, posto che tale meccanismo definitorio produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio e che non costituisce ostacolo la tassatività dei mezzi di impugnazione, essendo gravato, in uno alla sentenza, un provvedimento interlocutorio, avente parziale valenza decisoria).
Cass. civ. n. 3356/2024
emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario - Imputato detenuto - Mancata richiesta di partecipare all’udienza - Obbligo di traduzione - Esclusione. In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenza dell'imputato).
Cass. civ. n. 50710/2023
Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.
Cass. civ. n. 50062/2023
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).
Cass. civ. n. 49341/2023
In tema di impugnazioni, la rinuncia ai motivi di appello con i quali si stata richiesta l'assoluzione dell'imputato determina la preclusione, nel successivo giudizio di legittimità, di ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alla misura della pena, anche nel caso di mutamento della cornice sanzionatoria per effetto di una modifica della pena intervenuta durante l'arco temporale della condotta.
Cass. civ. n. 46173/2023
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).
Cass. civ. n. 45622/2023
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, purché l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile. (Conf.: n. 1334 del 1982,
Cass. civ. n. 45287/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.
Cass. civ. n. 43980/2023
In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti.
Cass. civ. n. 41553/2023
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale.
Cass. civ. n. 37981/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 34977/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di conferma della sentenza impugnata formulata dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, esprime, implicitamente, il parere negativo sulla istanza di concordato, sicché a carico della Corte d'appello non sussiste alcun onere volto a sollecitare il parere del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 33266/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).
Cass. civ. n. 30624/2023
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'illegittimo diniego si risolve in un grave "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato, ledendone l'interesse ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore determinato dall'accordo tra le parti).
Cass. civ. n. 30232/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte).
Cass. civ. n. 28018/2023
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opposta opzione ermeneutica, secondo cui tale provvedimento è insuscettibile di verifica, non è giustificabile, in quanto il rigetto incide sul contenuto della sentenza, e determina inoltre disparità nel trattamento riservato ai motivi di ricorso formulabili avverso la sentenza reiettiva della richiesta di definizione concordata del giudizio rispetto a quelli che potrebbero essere proposti nei confronti della sentenza nel diverso caso in cui una tale richiesta non sia stata avanzata).
Cass. civ. n. 23288/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la richiesta sia avanzata per iscritto senza che sia stata formulata istanza di trattazione orale, il procedimento si celebra con rito cartolare anche nel caso in cui l'anzidetta richiesta sia rigettata, senza che ciò comporti lesione del diritto al contraddittorio e la Corte di appello decide avuto riguardo alle conclusioni rassegnate in via subordinata dalle parti nella richiesta di applicazione della pena concordata.
Cass. civ. n. 19336/2023
L'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.
Cass. civ. n. 19319/2023
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
Cass. civ. n. 6991/2023
In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.
Cass. civ. n. 3124/2023
Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).
Cass. civ. n. 150/2023
Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.
Cass. civ. n. 19415/2022
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Cass. pen. n. 26477/2021
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato a norma dell'art. 599, comma secondo, cod. pen., revocando le statuizioni civili).
Cass. pen. n. 4943/2021
In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell'illegittimità di un atto amministrativo, ma si configura solo in comportamenti che "ictu oculi" non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile.
Cass. pen. n. 17941/2020
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 27922/2018
Ai fini dell'applicabilità dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., non costituisce "fatto ingiusto", rispetto alle offese poi indirizzate alla persona offesa e riferite al suo aspetto fisico, la condotta della stessa vittima della diffamazione, la quale, durante una conferenza stampa, quale difensore civico, esercitando il proprio diritto di critica politica, abbia fatto riferimento alla condanna dell'autore della diffamazione per il reato di associazione mafiosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante che la persona offesa non avesse correttamente richiamato il titolo del reato attribuito all'imputato).
Cass. pen. n. 21133/2018
In tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che integrasse l'esimente in parola l'intenzione di un datore di lavoro di procedere al licenziamento di alcuni dipendenti, in conseguenza del cui annuncio l'imputato, nel corso di un'assemblea sindacale, aveva adoperato espressioni offensive all'indirizzo del medesimo).
Cass. pen. n. 7244/2016
Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicchè il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente lo stato d'ira per le offese pronunciate all'indirizzo della persona offesa lo stesso giorno della condotta provocatoria, a seguito di un incontro casuale in strada, ma non per le dichiarazioni diffamatorie rese ai giornali il giorno dopo, le quali, persa la natura di sfogo immediato per l'ingiustizia subita, avevano assunto la veste di mera ritorsione vendicativa).
Cass. pen. n. 30502/2013
In tema di reati contro l'onore, la causa di non punibilità della provocazione sussiste in presenza dell'immediatezza della reazione, concetto questo che va inteso in senso relativo, richiedendo che tra l'insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui vi sia una reale contiguità temporale.
Cass. pen. n. 42933/2011
Ai fini dell'applicabilità dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p. non costituisce "fatto ingiusto" l'esercizio di un diritto.
Cass. pen. n. 31177/2009
Integra il fatto ingiusto idoneo a determinare l'integrazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., la condotta di colui che instauri una relazione sentimentale con il coniuge dell'offensore, contrastante con l'obbligo di fedeltà reciproca dei coniugi stabilito dall'art. 143, comma secondo, c.c.
Cass. pen. n. 21709/2009
In tema di ingiuria, costituisce fatto ingiusto idoneo ad integrare l'esimente della provocazione la condotta dell'ingiuriato che intraprenda autonomamente l'attività demolitoria di un manufatto asseritamente illegittimo, invece di sollecitare l'intervento dell'autorità, in quanto, a tal fine, la caratterizzazione di ingiustizia deve essere parametrata non già all'ipotetica illegittimità del comportamento di controparte, quanto piuttosto alla conformità della condotta dell'ingiuriato alle ordinarie regole del vivere civile, le quali esigono che l'illegittimità sia accertata ed eventualmente rimossa nelle forme di L..
Cass. pen. n. 21455/2009
In tema di ingiuria, la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta rilevante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità la violazione delle regole deontologiche che devono informare i rapporti tra due avvocati).
Cass. pen. n. 40256/2008
In tema di ingiuria, il fatto ingiusto altrui idoneo ad integrare la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p. può essere costituito anche dall'esercizio di un diritto che si svolga con modalità,le quali, alla stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto limitativi e umilianti gli incontri tra padre e figlia sottoposti a condizioni puntigliosamente e rigorosamente imposte dalla ex convivente, madre della bimba, la quale imponeva sempre la sua presenza o quella di altro familiare, oltre che il luogo dell'incontro costituito dall'interno dell'abitazione con videoripresa delle sequenze degli stessi e conseguente pericolo di trasformare detti incontri in un rigido rituale, ha ritenuto integrata l'esimente della provocazione).
Cass. pen. n. 3131/2008
Deve riconoscersi la scriminante della provocazione prevista dall'art. 599, comma secondo, c.p. nel caso di una insegnante la quale, a fronte dell'ingiustificata accusa, rivoltale dalla madre di un'alunna, di usare un metodo d'insegnamento «hitleriano», aveva replicato dicendo alla donna che ella insegnava alla figlia a mentire.
Cass. pen. n. 43087/2007
In tema di delitti contro l'onore, l'esimente della provocazione (art. 599, comma secondo, c.p.) è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest'ultimo sia legato all'offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d'ira e, quindi, la reazione offensiva; essa è, invece, inapplicabile quando l'offeso sia un mandatario, preposto ad una mansione di ufficio cui non abbia la possibilità di sottrarsi. (Fattispecie relativa a un impiegato esecutivo tenuto ad un comportamento comunicativo per sè non offensivo di una decisione altrui, ancorchè ingiusta, al quale non possa sottrarsi per obbligo d'ufficio).
Cass. pen. n. 31470/2007
In tema di ingiuria, sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato dalla richiesta di un pagamento non dovuto e contrario alle norme di civile convivenza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso la punibilità della reazione offensiva di un dirigente di una azienda sanitaria locale nei confronti di altro dirigente che gli aveva richiesto di pagare direttamente le spese di un necrologio pubblicato a nome, tra gli altri, di entrambi, richiesta contraria non solo alle norme giuridiche ma anche alle regole di civile convivenza, considerato che tali spese possono rientrare in quelle di rappresentanza consentite ad un ente pubblico solo quando il necrologio sia pubblicato a nome dei vertici istituzionali dell'ente e non già a nome di un rilevante numero di dirigenti o funzionari).
Cass. pen. n. 8097/2007
Ai fini dell'integrazione dell'esimente della provocazione, l'immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustarne la ratio e tanto più deve considerarsi il tempo necessario alla reazione quando questa assuma la forma della diffamazione; ne deriva che per l'integrazione della provocazione è sufficiente che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, c.p. — nei confronti di un soggetto che aveva inviato ad alcuni professori di una Università un plico contenente alcuni stralci del diario della moglie ed una missiva con appellativi offensivi della reputazione di quest'ultima, il tutto dopo averne scoperto il tradimento con il cognato — ritenendo che i tempi intercorsi tra la scoperta della relazione (3 agosto 1999) e la diffusione del plico succitato (successivo 4 agosto) non consentissero di configurare l'immediatezza necessaria ad integrare l'esimente in questione).
Cass. pen. n. 13735/2006
Nei delitti di ingiuria e di diffamazione la scriminante costituita dalla provocazione postula che la risposta reattiva sia pronta e immediata, nel perdurare dello stato d'ira; tuttavia il concetto di immediatezza, ai fini della predetta esimente, non è da intendersi nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l'offesa, bensì in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finche duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nel dare la risposta sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa. (Fattispecie in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo subito dopo la precedente pubblicazione, da parte della persona offesa, di altro articolo ritenuto, dalla Corte, motivo di provocazione a causa della ingiustizia delle accuse all'imputato in esso contenute).
Cass. pen. n. 33643/2005
In tema di ingiuria (art. 594 c.p.), sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato — nel contesto di una banale controversia di risarcimento di danni, modesti e perdipiù controversi — dalla minaccia di riferire la vicenda alla stampa, con conseguente pubblicità negativa e con ripercussioni sull'attività lavorativa svolta dalla controparte, in quanto ciò costituisce fatto ingiusto perché del tutto sproporzionato rispetto al preteso diritto; ne deriva che, in tal caso, il comportamento ingiurioso tenuto dal destinatario della minaccia non è punibile in virtù dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p.
Cass. pen. n. 46317/2004
In tema di ingiuria, il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, comma primo, c.p.) è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, peraltro, qualora vengano allegati gli estremi della stessa, è tenuto a giustificare il mancato esercizio del proprio potere.
Cass. pen. n. 30839/2003
In tema di ingiuria, l'applicazione della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, primo comma, c.p.) è interamente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non necessita di sollecitazione da parte dell'interessato e può intervenire ad opera del giudice di appello anche nel caso in cui l'omesso riconoscimento nel giudizio di primo grado non abbia costituito oggetto di specifica doglianza nei motivi di gravame.
Cass. pen. n. 34616/2002
In tema di reciprocità delle offese, può beneficiare della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 599, primo comma, c.p., anche colui che abbia ingiuriato per primo in quanto, considerandosi ciascuna offesa come pena dell'altra, il primo offensore, con l'ingiuria ricevuta, ha già subito una pena e tale reciprocità spiega la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva.
Cass. pen. n. 17060/2001
In tema di ingiuria, l'applicazione della esimente di cui all'art. 599 c.p. è condizionata alla sola reciprocità delle offese e non anche alla loro punibilità, atteso che, il comportamento dell'agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l'offesa è in grado di provocare “nell'uomo medio”, con la conseguenza che è giuridicamente irrilevante che il comportamento di colui che ha provocato la reazione non sia assoggettabile a sanzione penale. (Fattispecie in cui le offese provenienti da un soggetto erano contenute in un atto giudiziario).
Cass. pen. n. 16729/2001
La speciale causa di non punibilità della «ritorsione» prevista dall'art. 599, comma 1, c.p., per il reato di ingiuria non trova applicazione per quello concorrente di molestie con il mezzo del telefono, commesso nel medesimo contesto, stante la non corrispondenza delle condotte punibili e dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici.
Cass. pen. n. 1177/2000
Per la sussistenza dell'esimente della reciprocità di cui al primo comma dell'art. 599 c.p. non è necessario un rapporto di immediatezza delle accuse, ma è pur sempre richiesto che tra le stesse intercorra un evidente nesso di dipendenza nel senso che il secondo offensore offende solo perché il primo ha precedentemente offeso. (Fattispecie in cui si è esclusa la ritorsione, ritenendo che una lettera ingiuriosa, inviata 25 giorni dopo un alterco, costituisse espressione di una sedimentata situazione di astio per fatti pregressi e non potesse dar conto del necessario rapporto di interdipendenza).
Cass. pen. n. 6116/1996
In tema di esimente della provocazione nel delitto di diffamazione, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, comma 2, c.p., con la locuzione avverbiale «subito dopo», pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare la valenza probatoria del nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira. Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale, e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo covato. (Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, ove l'esimente è stata esclusa, poiché le pubblicazioni diffamatorie erano successive di «almeno un anno»).
Cass. pen. n. 6847/1994
L'esimente della provocazione nel delitto di diffamazione a mezzo stampa opera solo se la reazione si sia manifestata nello stato d'ira immediatamente seguito al fatto ingiusto altrui, a nulla rilevando la mancanza, in quel momento, di disponibilità dello strumento attraverso il quale si sarebbe dovuto attuare la reazione. (Fattispecie nella quale lo scritto costituente «reazione» era intervenuto due mesi dopo quello diffamatorio, la Suprema Corte, escludendo il ricorrere della provocazione, ha ritenuto irrilevante che esso fosse apparso a tale distanza di tempo dal fatto lesivo in quanto pubblicato su rivista bimestrale).
Cass. pen. n. 5111/1993
Ai fini della provocazione quale esimente speciale del reato di ingiuria, fatto ingiusto è quello intrinsecamente illegittimo, ossia contrario alle norme del vivere civile, in antitesi con i principi dell'ordinamento o del diritto naturale. In tal nozione rientra, pertanto, la condotta di colui che prosegua la costruzione di un muro, nonostante sia stato sottoposto a procedimento penale per il reato di usurpazione di suolo altrui e sia stato emesso provvedimento di sequestro del muro, a nulla rilevando il carattere provvisorio di tale misura cautelare.
Cass. pen. n. 4664/1992
In tema di riconoscimento dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata, o verso un gruppo determinato di persone tra le quali colui che reagisce sia chiaramente incluso. Invece, dovendo trattarsi di un fatto che abbia la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell'animo dell'agente, non può ammettersi una reazione ingiuriosa o diffamatoria in presenza di una offensività diffusa nei confronti di un genere del tutto indeterminato di persone.
Cass. pen. n. 2886/1992
La causa di non punibilità della provocazione, prevista dall'art. 599, secondo comma, c.p. in tema di diffamazione, non rientra nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 152, secondo comma, c.p.p. Pertanto, in presenza di una causa estintiva del reato — nella specie amnistia — si impone la declaratoria di estinzione del reato per detta causa. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Cass. pen. n. 874/1992
Perché il giudice possa applicare l'esimente della c.d. ritorsione di cui al primo comma dell'art. 599 c.p. è sufficiente che sussistano più ingiurie reciprocamente pronunziate, basta cioè che egli possa valutare come offesa il fatto reciproco. Non è necessaria alcuna proporzione, né assume rilevanza l'aspetto cronologico, oltretutto perché può essere dichiarato non punibile uno o entrambi degli offensori, cioè non soltanto colui che ha pronunziato l'ingiuria seconda in ordine cronologico, ma anche colui che per primo ha ingiuriato, poiché deve ravvisarsi nell'esimente in questione un caso eccezionale di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell'altra e quindi non è più necessaria l'applicazione di una pena per ristabilire l'ordine violato. Infatti, non è giusto punire colui che ha risposto all'ingiuria in quanto egli in luogo di offendere ha punito; così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con l'ingiuria ricevuta ha già subito una pena.
Cass. pen. n. 11708/1988
In tema di ingiuria, la causa di non punibilità per reciprocità delle offese, implica, in sede civile, l'estinzione ope legis per compensazione delle pretese creditorie, a sensi dell'art. 1241 c.c.
Cass. pen. n. 6675/1988
La causa di non punibilità prevista dal comma primo dell'art. 599 c.p. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge; invero la concessione del beneficio non costituisce un diritto soggettivo dell'interessato che può solo fare istanza perché tale potere venga esercitato, ma non censurare in cassazione un'eventuale pronuncia negativa, neanche se concorrono le condizioni richieste dalla predetta norma.
Cass. pen. n. 3761/1988
Ai sensi dell'art. 599, primo comma, c.p. il giudice, in caso di reciprocità delle offese, può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori, cioè non soltanto colui che ha pronunciato l'ingiuria seconda in ordine cronologico, ma anche colui che per primo ha ingiuriato, poiché deve ravvisarsi nella esimente in questione un caso eccezionale di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell'altra e, quindi, non è più necessaria l'applicazione di una pena per ristabilire l'ordine violato. Infatti, non è giusto punire colui che ha risposto all'ingiuria in quanto egli, in luogo di offendere, ha subito; così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con la ingiuria ricevuta ha già subito una pena.
Cass. pen. n. 13942/1986
Per l'applicabilità dell'esimente della provocazione, prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione del secondo comma dell'art. 599 c.p., occorre che la reazione sia conseguenza di un fatto che per la sua intrinseca illegittimità o per la sua contrarietà alle norme del vivere civile abbia in sé la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell'animo dell'agente. L'esimente in questione può anche configurarsi sotto il profilo della putatività, ai sensi dell'art. 59 c.p. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte) qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile.
Cass. pen. n. 13273/1986
In tema di ingiurie, non riveste il carattere della provocazione, valutabile come esimente, la minaccia della vittima del reato di sporgere querela per le offese ricevute ove l'imputato avesse insistito nella sua condotta illegale.
Cass. pen. n. 9939/1984
La provocazione, quale attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., non può essere obiettiva per l'espressa esclusione della putatività contenuta nel secondo comma dell'art. 59 c.p. in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti. Non vi è invece alcuna ragione per escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 59, comma terzo, c.p., relativo alla positiva valutazione delle circostanze putative di esclusione della pena, la provocazione prevista dall'art. 599 c.p. quale «causa di non punibilità» per i reati di ingiurie e diffamazione.
Cass. pen. n. 10495/1981
Nell'esimente della ritorsione il concetto di immediatezza, pur non identificandosi con quello di «contestualità», non può neppure essere inteso in senso così lato da comprendervi l'esplosione di un covato rancore per un fatto pregresso.