Cass. civ. n. 5482 del 18 maggio 1995
Testo massima n. 1
L'offerta della prestazione lavorativa ai fini della costituzione in mora del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1217 c.c., spiega effetto per l'ulteriore corso del rapporto di lavoro, senza che vi sia la necessità di reiterarla ad intervalli regolari.
Testo massima n. 2
L'offerta delle prestazioni del lavoratore ai fini della costituzione in mora del datore di lavoro deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione in giudizio diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro ed alla condanna al pagamento delle retribuzioni dovute per effetto della continuazione del rapporto. Inoltre idonea alla costituzione in mora deve ritenersi anche l'offerta che sia formulata con lettera del difensore nominato per un siffatto giudizio, sia perché la procura rilasciata ad un terzo ai fini della costituzione in mora del creditore non richiede la forma scritta, sia perché tale procura è — nelle precisate circostanze — implicitamente ricompresa in quella relativa al giudizio, essendo in questione un atto strettamente connesso con quest'ultimo. (Nella specie l'azione in giudizio era stata proposta prima della scadenza del termine, successivamente alla quale era subentrato il rifiuto del datore di lavoro di accettare le prestazioni, subito seguite da lettera di diffida del difensore).