Art. 1217 – Codice civile – Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso [80].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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