Cass. pen. n. 3761 del 22 marzo 1988

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 599, primo comma, c.p. il giudice, in caso di reciprocità delle offese, può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori, cioè non soltanto colui che ha pronunciato l'ingiuria seconda in ordine cronologico, ma anche colui che per primo ha ingiuriato, poiché deve ravvisarsi nella esimente in questione un caso eccezionale di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell'altra e, quindi, non è più necessaria l'applicazione di una pena per ristabilire l'ordine violato. Infatti, non è giusto punire colui che ha risposto all'ingiuria in quanto egli, in luogo di offendere, ha subito; così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con la ingiuria ricevuta ha già subito una pena.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE