Cass. pen. n. 21455 del 22 maggio 2009

Testo massima n. 1


In tema di ingiuria, la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta rilevante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità la violazione delle regole deontologiche che devono informare i rapporti tra due avvocati).

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