Cass. pen. n. 41 del 28 dicembre 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Nuova formulazione dell'art. 18-bis legge n. 69 del 2005 ad opera del d.l. n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 103 del 2023 - Motivo facoltativo di rifiuto della consegna - Radicamento sul territorio nazionale del consegnando - Indici e criteri di valutazione - Inosservanza - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Ammissibilità.


In tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8299 del 2022

Normativa correlata

Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST.
Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. A)
Legge 10/08/2023 num. 103 art. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)

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