Cass. pen. n. 31470 del 2 agosto 2007

Testo massima n. 1


In tema di ingiuria, sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato dalla richiesta di un pagamento non dovuto e contrario alle norme di civile convivenza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso la punibilità della reazione offensiva di un dirigente di una azienda sanitaria locale nei confronti di altro dirigente che gli aveva richiesto di pagare direttamente le spese di un necrologio pubblicato a nome, tra gli altri, di entrambi, richiesta contraria non solo alle norme giuridiche ma anche alle regole di civile convivenza, considerato che tali spese possono rientrare in quelle di rappresentanza consentite ad un ente pubblico solo quando il necrologio sia pubblicato a nome dei vertici istituzionali dell'ente e non già a nome di un rilevante numero di dirigenti o funzionari).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE