14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33643 del 14 settembre 2005
Testo massima n. 1
In tema di ingiuria [ art. 594 c.p. ], sussiste l’esimente della provocazione di cui all’art. 599, comma secondo, c.p., nel caso in cui lo stato d’ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato — nel contesto di una banale controversia di risarcimento di danni, modesti e perdipiù controversi — dalla minaccia di riferire la vicenda alla stampa, con conseguente pubblicità negativa e con ripercussioni sull’attività lavorativa svolta dalla controparte, in quanto ciò costituisce fatto ingiusto perché del tutto sproporzionato rispetto al preteso diritto; ne deriva che, in tal caso, il comportamento ingiurioso tenuto dal destinatario della minaccia non è punibile in virtù dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599, comma secondo, c.p.
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