Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6116 del 18 giugno 1996

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6116 del 18 giugno 1996

Testo massima n. 1

In tema di esimente della provocazione nel delitto di diffamazione, il concetto di immediatezza, espresso dall’art. 599, comma 2, c.p., con la locuzione avverbiale «subito dopo», pur nella elasticità con cui dev’essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare la valenza probatoria del nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d’ira. Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale, e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore a lungo covato. [ Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, ove l’esimente è stata esclusa, poiché le pubblicazioni diffamatorie erano successive di «almeno un anno» ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze