Cass. pen. n. 6116 del 18 giugno 1996
Testo massima n. 1
In tema di esimente della provocazione nel delitto di diffamazione, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, comma 2, c.p., con la locuzione avverbiale «subito dopo», pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare la valenza probatoria del nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira. Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale, e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo covato. (Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, ove l'esimente è stata esclusa, poiché le pubblicazioni diffamatorie erano successive di «almeno un anno»).
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