Cass. pen. n. 13942 del 9 dicembre 1986

Testo massima n. 1


Per l'applicabilità dell'esimente della provocazione, prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione del secondo comma dell'art. 599 c.p., occorre che la reazione sia conseguenza di un fatto che per la sua intrinseca illegittimità o per la sua contrarietà alle norme del vivere civile abbia in sé la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell'animo dell'agente. L'esimente in questione può anche configurarsi sotto il profilo della putatività, ai sensi dell'art. 59 c.p. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte) qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile.

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