Cass. pen. n. 2390 del 24 gennaio 1996

Testo massima n. 1


Ai fini del delitto di cui all'art. 600 c.p., la condizione analoga alla schiavitù costituisce un elemento normativo, il cui contenuto viene definito mediante il ricorso a norme diverse da quella incriminatrice, come quella dell'art. 1, lett. d) della Convenzione supplementare di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 7 settembre 1956, resa esecutiva con legge di ratifica 20 dicembre 1957, n. 1304. Secondo tale disposizione costituisce istituzione o pratica analoga alla schiavitù quella in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato dai suoi genitori o da uno di loro o dal suo tutore ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente. Risponde, pertanto, del reato in questione colui che utilizzi dei minori albanesi, ceduti dai genitori, a fini di accattonaggio, sottoponendoli a massacranti orari di «lavoro», facendoli vivere in condizioni personali, igieniche ed ambientali estremamente misere e precarie. (Fattispecie relativa a riesame di custodia cautelare, nella quale la Suprema Corte ha escluso il ricorrere della contravvenzione di cui all'art. 671 c.p.).

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