Cass. civ. n. 22338 del 22 ottobre 2014

Testo massima n. 1


In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, posto che l'esecuzione della prestazione professionale implica una diligenza qualificata ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., è in colpa il medico che, in presenza di un paziente che non possa essere adeguatamente curato nella struttura ospedaliera in cui si trova, ometta di attivarsi per tentare di disporne il trasferimento in altra più idonea struttura.

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