Cass. civ. n. 18483 del 1 settembre 2014

Testo massima n. 1


Ai fini della validità dell'offerta reale ex art. 1208 cod. civ., è necessario che essa corrisponda alla totalità della somma o delle cose dovute, sicché l'accettazione di un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto che evidenzino una volontà abdicativa del percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale.

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