Cass. civ. n. 4112 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE IVA - Regime ad esigibilità differita - Art. 7 d.l. n. 185 del 2008 - Condizioni.


In tema di IVA, l'art. 7 del d.l. n. 185 del 2008 consente ai contribuenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di avvalersi dell'esigibilità differita dell'imposta ex art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, purché le relative fatture rechino espressa annotazione che si tratta di operazioni con imposta a esigibilità differita e contengano l'indicazione della norma.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24454 del 2018

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 7
Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 32 bis
Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

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