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Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 14369 del 9 luglio 2015

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 14369 del 9 luglio 2015

Testo massima n. 1

Intervenuta una pronuncia declinatoria della competenza, il termine ivi fissato per la riassunzione della causa innanzi al giudice indicato come competente diviene irrilevante quando sia proposto regolamento ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., perché da quel momento lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Suprema Corte, qualunque essa sia [ anche in rito, per declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità ], sicché la riassunzione, in applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ., deve avvenire nel termine fissato dalla Corte o, in mancanza, in quello previsto dalla stessa norma.

Testo massima n. 2

Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa, poiché la formulazione dell’art. 3, comma 2, lett. a ], del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, facendo riferimento alle cause e ai procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario” si presta a ricomprendere, quale specie di questi, il rapporto tra l’amministratore e la società.

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