Cass. civ. n. 3725 del 24 febbraio 2015
Testo massima n. 1
La richiesta del convenuto di accertamento con efficacia di giudicato ex art. 34 cod. proc. civ. di un rapporto pregiudicante deve essere ritualmente formulata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre, ove egli abbia dedotto la questione solo in via di eccezione, riservandosi la formalizzazione della domanda in caso di contestazione attorea, la domanda è tardiva (e inammissibile) in quanto, per sciogliere il nesso di subordinazione, occorre attendere la prima udienza di comparizione, nella quale l'attore potrebbe manifestare la sua contestazione. (Nella specie, il convenuto aveva chiesto il rigetto della domanda principale di retratto agrario, eccependo l'esistenza di un contratto di affitto in suo favore e formulando solo in via subordinata, nell'eventualità in cui l'attore avesse contestato l'esistenza del detto contratto, domanda per l'accertamento del rapporto pregiudicante).
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