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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1977 del 6 luglio 1984

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1977 del 6 luglio 1984

Testo massima n. 1

Non può costituire materia di regolamento di giurisdizione, che, se proposto, dev’essere dichiarato inammissibile, l’asserito conflitto fra due autorità provviste egualmente di giurisdizione, e costituenti entrambe organi della giurisdizione ordinaria. [ Nella specie, essendo stata proposta azione di reintegrazione per preteso spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario, perpetrato mediante l’illegittima esecuzione di un sequestro giudiziario, è stato chiesto il regolamento di giurisdizione, tra il pretore, adito con la domanda di reintegrazione, ed il giudice competente a conoscere della convalida del sequestro ].

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