Cons. Stato n. 4122/2001
Testo massima n. 1
Ai sensi del combinato disposto degli art. 20 e 23 l. 22 aprile 1941 n. 633, si deve ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale d'autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possono essere esercitate senza necessità dell'apporto personale e diretto dell'autore: in particolare, non sono trasmissibili le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20 comma 2 l. n. 633 del 1941, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4122 del 27 luglio 2001