Cass. civ. n. 19149 del 11 settembre 2014

Testo massima n. 1


L'esistenza d'un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai sensi dell'art. 79 cod. proc. civ., mentre non abilita la stessa a sollevare questione di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ., è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti.

Testo massima n. 2


La nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 cod. proc. civ. ha efficacia "ex tunc", atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato conseguenze distorsive, quali decadenze e preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la norma è preposta. Ne consegue che la nomina del curatore, ove intervenga in appello o dopo lo spirare del termine per appellare, lascia inalterati gli effetti del gravame tempestivamente proposto dal rappresentante dell'appellante in conflitto d'interessi.

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