Cass. civ. n. 809 del 14 gennaio 2011
Testo massima n. 1
In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l'istanza di distrazione prevista dall'art. 93 c.p.c. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v'è alcun rapporto di diritto sostanziale.
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