Art. 93 – Codice di procedura civile – Distrazione delle spese
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24806/2024
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.
Cass. civ. n. 15862/2024
In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.
Cass. civ. n. 14849/2024
In tema di installazione di impianti di telecomunicazione lungo le sedi autostradali, il principio di onerosità dell'uso della sede stradale da parte di operatori di telecomunicazioni, previsto dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, è rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003, che all'art. 94, con norma speciale rispetto al precedente art. 93, prevede che tali forme di occupazione ad uso pubblico della sede o delle strutture autostradali danno luogo ad una servitù, imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo pagamento di un'indennità quantificata dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. (Principio applicato con riferimento ad attraversamenti di linee di telecomunicazioni che, pur non interessando direttamente la rete autostradale, erano trasversali ad essa, essendo posti al di sopra ovvero al di sotto della stessa, all'interno di sottopassi).
Cass. civ. n. 5294/2024
In tema di IVA relativa ai compensi per prestazioni professionali svolte in favore di una società poi fallita, qualora il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, disponga il pagamento solo parziale del credito, il professionista, pur avendo anticipato il versamento dell'imposta sull'intero compenso, può detrarla solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli, poiché questa è composta da base imponibile ed IVA.
Cass. civ. n. 5082/2024
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 4914/2024
In ipotesi di abusiva costruzione su terreno demaniale, il positivo completamento della procedura di rilascio della concessione in sanatoria prevista dall'art. 32 della l. n. 47 del 1985. da accertarsi dal giudice di merito secondo i normali criteri di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, supera l'originario difetto del titolo autorizzativo alla realizzazione del manufatto eretto dal privato su area di proprietà pubblica di talché al rilascio della concessione in sanatoria concernente un manufatto eretto su area demaniale consegue la configurabilità, in capo al soggetto che la ottenga, di un diritto reale sul bene, declinabile in termini di proprietà superficiaria, con esclusione dell'operatività del criterio dell'accessione.
Cass. civ. n. 2287/2024
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso - ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall. - dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva escluso la spettanza del privilegio con riferimento all'insinuazione al passivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un importo derivante da una congerie di crediti riferiti a fonti eterogenee costituite da estratti di ruolo, cartelle notificate ed estratti di ripartizione dei debiti, senza alcuna indicazione specifica dei titoli di prelazione e dei singoli importi volta a volta considerati).
Cass. civ. n. 50797/2023
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di cessione a prezzo vile di beni appartenenti alla fallita, la configurabilità del delitto, attesa la reciproca autonomia tra procedura fallimentare e procedimento penale, non può essere esclusa dal rigetto da parte del giudice delegato della domanda di rivendicazione proposta dal terzo cessionario.
Cass. civ. n. 44913/2023
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, l'erronea individuazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell'Economia e delle Finanze) non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto nei confronti della Amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest'ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.
Cass. civ. n. 40478/2023
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Cass. civ. n. 35554/2023
In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.
Cass. civ. n. 31756/2023
L'eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l. fall., dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, comma 1, l. fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell'art. 87-bis l. fall., in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore, che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata; una volta depositata l'istanza di restituzione dei beni a norma dell'art. 87-bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all'art. 103 l. fall.
Cass. civ. n. 22154/2023
Alla società fallita, dichiarata decaduta dalla concessione dei contributi previsti dall'art. 32 della l. n. 219 del 1981 (legati alla industrializzazione delle aree colpite dal sisma del 1980 e 1981 in Campania), che abbia dovuto restituire i lotti di terreno sui quali doveva realizzare un impianto industriale, non può essere riconosciuta né l'indennità prevista dall'art. 936 c.c., né quella ex art. 1150 c.c.; la prima, infatti, presuppone che l'autore delle opere sia effettivamente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul fondo medesimo, mentre la seconda indennità presuppone la qualifica di possessore in capo all'avente diritto, mentre nella specie l'impresa è mero detentore qualificato. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le domande di indennizzo della curatela fallimentare, rilevando che la stessa avrebbe, piuttosto, dovuto azionare il meccanismo previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n 398 del 1993, conv. dalla l. n. 493 del 1993, che prevede la nomina di un perito da parte del presidente del tribunale al fine di stimare i lavori eseguiti e le spese effettivamente sostenute, così da evitare che a fronte dell'effettiva restituzione dei lotti il Ministero possa conseguire un ingiustificato arricchimento).
Cass. civ. n. 19847/2023
In tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, sono producibili al momento della proposizione del ricorso in opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi i documenti attestanti la sussistenza del credito, in assenza di alcuna ipotesi di decadenza contenuta nell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Cass. civ. n. 18001/2023
In tema di concessione cimiteriale, ove il Comune abbia provveduto al rilascio di una concessione perpetua, antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 800 del 1975, lo stesso ente territoriale non ne può modificare la disciplina, rideterminando unilateralmente il canone periodico, dal momento che i rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario sono regolati dall'atto di concessione e non possono ammettersi interventi successivi dell'Amministrazione, diretti ad incidere negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, con l'eccezione della revoca per motivi pubblicistici legati all'insufficienza degli spazi rispetto ai fabbisogni cimiteriali comunali, purchè siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
Cass. civ. n. 16266/2023
In tema di previdenza complementare, il generico riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari, contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.F.R. maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare, spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, e, viceversa, al predetto Fondo ex art. 93 l. fall. quando, secondo quanto emergente dall'istruttoria, vi sia stata la cessione del credito in suo favore.
Cass. civ. n. 16048/2023
Nell'accertamento dell'obbligo del terzo (secondo la disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012), il sopravvenuto fallimento del terzo pignorato, anche se rilevato nel grado di legittimità, comporta l'improseguibilità del giudizio, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l'accertamento di crediti nei confronti del fallito.
Cass. civ. n. 15302/2023
Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.
Cass. civ. n. 13359/2023
In tema di accessione, il proprietario che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 936 c.c., non abbia chiesto, entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto notizia dell'incorporazione, la rimozione delle opere fatte sul suo fondo dal terzo con materiali propri, deve corrispondere a quest'ultimo l'indennizzo di cui all'art. 936, comma 2 c.c., senza che possa essere rigettata la domanda volta a conseguirlo per il solo fatto che il terzo non abbia pienamente provato il suo ammontare, essendo sufficiente la prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo per attivare, in capo al giudice, i poteri istruttori d'ufficio, quali la consulenza tecnica e il giuramento suppletorio, volti a determinarne il "quantum".
Cass. civ. n. 11623/2023
La domanda di distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario ha valenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talché quest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto.
Cass. civ. n. 11048/2023
In tema di equa riparazione, affinché all'erede di un creditore ammesso al passivo di un fallimento possa essere riconosciuto "iure proprio" l'indennizzo per irragionevole durata della procedura concorsuale, non è necessario che egli assuma formalmente la qualità di parte, ma è sufficiente che dimostri tramite istanze, richieste o ricezione di atti il suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare.
Cass. civ. n. 9613/2023
Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c. c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi (locatari, affittuari o comodatari) i quali, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante loro legato dal rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 8561/2023
La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.
Cass. civ. n. 8372/2023
L'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, come novellato dall'art. 93 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, non ha una portata retroattiva e, trattandosi di disposizione che non riveste carattere procedimentale, incontra il limite dei rapporti esauriti, a tutela delle superiori esigenze di certezza del diritto.
Cass. civ. n. 4632/2023
In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.
Cass. civ. n. 20270/2022
Le contravvenzioni di omesso preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di realizzazione dell'intervento in tale zona in carenza della prescritta autorizzazione, rispettivamente previste dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono tra loro distinte e risultano ancorate a presupposti diversi, prevedendo l'art. 94-bis d.P.R. citato che l'obbligo di dare preavviso viene meno solo in caso di "varianti di carattere non sostanziale" e che l'obbligo di attendere il rilascio dell'autorizzazione prima di dar corso ai lavori viene meno, invece, nel più esteso ambito degli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza".
Cass. civ. n. 8561/2021
La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/09/2015).
Cass. civ. n. 6481/2021
In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018).
Cass. civ. n. 31687/2019
Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale.
Cass. civ. n. 31033/2019
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Cass. civ. n. 30418/2019
La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all'eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c.
Cass. civ. n. 16244/2019
L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo all'attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la distrazione non risultava essere stata richiesta).
Cass. civ. n. 15030/2019
Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.
Cass. civ. n. 8436/2019
In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.
Cass. civ. n. 30945/2018
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.
Cass. civ. n. 27397/2018
Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richiesta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l'art. 93 c.p.c., delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione estensiva, prevede che la relativa statuizione sia adottata nella "stessa sentenza", ossia nella pronuncia conclusiva del grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata sulla sola dichiarazione del difensore che le ha anticipate.
Cass. civ. n. 21281/2018
Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo.
Cass. civ. n. 26089/2014
In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione.
Cass. civ. n. 18564/2014
Il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.
Cass. civ. n. 1280/2014
La proponibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore per l'inadempimento degli obblighi inerenti alle funzioni svolte, per legge subordinata alla chiusura della procedura concorsuale o alla revoca del commissario, non è esclusa se quest'ultimo non possa più continuare a svolgere le proprie funzioni a causa dell'improseguibilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come accade nel caso in cui sia stata definitivamente dichiarata l'illegittimità del decreto di apertura.
Cass. civ. n. 8215/2013
In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.
Cass. civ. n. 2474/2012
L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.
Cass. civ. n. 1301/2012
In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 20744/2011
In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia.
Cass. civ. n. 15346/2011
Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro.
Cass. civ. n. 809/2011
In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l'istanza di distrazione prevista dall'art. 93 c.p.c. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v'è alcun rapporto di diritto sostanziale.
Cass. civ. n. 9062/2010
L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.
Cass. civ. n. 21070/2009
In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa.
Cass. civ. n. 20547/2009
In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest'ultimo è legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che è legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione.
Cass. civ. n. 15745/2009
In tema di spese giudiziali, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione delle stesse soltanto il difensore può assumere la qualità di parte, non avendo il suo rappresentato alcun interesse e, quindi, legittimazione all'impugnazione, posto che quest'ultimo è comunque obbligato al pagamento degli onorari e delle spese anticipate dal difensore medesimo, e che la denuncia di distrazione non passa in giudicato nei confronti del rappresentato medesimo, il quale può pur sempre avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 93, comma secondo, c.p.c.
Cass. civ. n. 27041/2008
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c. ), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente ; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari.
Cass. civ. n. 8085/2006
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese.
Cass. civ. n. 412/2006
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o — come nella specie — in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.
Cass. civ. n. 17134/2005
Il credito azionato «in executivis» dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, tale diritto non può essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di questo solo provvedimento, si fonda, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente, con la conseguente rilevabilità d'ufficio di tale circostanza, senza che si configuri violazione del principio stabilito dall'art. 112 c.p.c.
Cass. civ. n. 11746/2004
La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.
Cass. civ. n. 11370/2004
La legittimazione a proporre impugnazione in relazione all'entità della liquidazione delle spese spetta unicamente alla parte rappresentata e non anche al difensore che ne abbia a suo tempo chiesto l'attribuzione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso con liquidazione in favore della parte ricorrente di un maggior importo per diritti o onorari rispetto a quanto previsto dalla sentenza impugnata, tale importo deve essere attribuito alla parte personalmente non al suo procuratore dell'epoca.
Cass. civ. n. 13752/2002
Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.
Cass. civ. n. 2736/2002
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, in parte qua, della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).
Cass. civ. n. 15571/2001
In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione.
Cass. civ. n. 9097/2000
La parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al riguardo l'unico legittimato all'impugnazione) ma è legittimata a dolersi del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall'esposizione al rischio che il difensore distrattario nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda a lui il pagamento invece che alla parte soccombente.
Cass. civ. n. 3879/2000
L'istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ha carattere generale e può perciò trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente, secondo la letterale formulazione dell'art. 93 c.p.c., ma in qualsiasi procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informa la disciplina delle spese anticipate dal difensore e degli onorari non riscossi; tale istituto opera, pertanto, anche nel processo di esecuzione, dove il giudice, determinate le spese del processo esecutivo, deve disporre il pagamento in favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate.
Cass. civ. n. 8458/1995
Il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
Cass. civ. n. 9994/1992
Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per intervenuta rinuncia, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, atteso che la disposizione dell'art. 85 c.p.c. prevede l'inefficacia della revoca e della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore solo nei confronti della controparte, mentre nei rapporti interni, soccorrendo la disciplina del mandato, la rinuncia ha effetto come qualsiasi dichiarazione ricettizia, dal momento in cui essa sia stata comunicata al mandante.
Cass. civ. n. 3249/1990
Nel caso in cui il resistente, vittorioso nel giudizio di cassazione, abbia nel controricorso conferito la procura ad un avvocato e ad un procuratore legale, entrambi firmatari del controricorso, la richiesta distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), non può essere disposta né a favore del procuratore, in quanto privo di ius postulandi in sede di legittimità, né a favore dell'avvocato, ove non sia possibile stabilire quale sia stata da parte sua la quota degli esborsi e delle mancate riscossioni.
Cass. civ. n. 2728/1986
Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza con la quale sia stata disposta la condanna del soccombente — in favore del difensore dichiaratosi antistatario — al pagamento delle spese e degli onorari, facendo in tal modo sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l'avvocato distrattario, quest'ultimo — che comunque non è legittimato ad impugnare in proprio la sentenza per il merito o per omessa od erronea pronuncia sulle spese — può essere condannato a restituire le somme corrispostegli dal soccombente, risultato vincitore all'esito del giudizio di rinvio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo possa convenire in un autonomo giudizio il difensore medesimo promuovendo una azione di indebito oggettivo.
Cass. civ. n. 1580/1986
Il difensore munito di procura, che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione, è titolare di un diritto autonomo nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese del giudizio. Egli, è, pertanto, personalmente obbligato alla restituzione di quanto ha ricevuto in esecuzione — volontaria o coattiva — della sentenza successivamente annullata ed è, perciò stesso, passivamente legittimato nel giudizio di rinvio per la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento, trovando tale azione il suo immediato fondamento nella pronuncia di cassazione, che rende priva di causa giuridica l'attribuzione patrimoniale conseguita dal difensore.
Cass. civ. n. 1907/1984
Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'art. 93 c.p.c., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario.
Cass. civ. n. 388/1984
Sebbene il difensore distrattario non sia parte in sede di impugnazione allorché non sorge specifica controversia sul diritto all'avvenuta distrazione delle spese giudiziali, tuttavia, ove la sentenza del merito, che abbia pronunciato quella distrazione, venga, per profili non attinenti a questa, cassata a termini dell'art. 383 c.p.c., nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. in ordine alle spese già attribuitegli è il suddetto difensore distrattario, stante il diretto rapporto creato tra lui e il soccombente dalla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 267/1984
Il sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese previste dall'art. 93 c.p.c., il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Pertanto l'eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l'anteriorità o meno del decreto sull'ammissione a siffatto patrocinio. Tale richiesta non può pertanto essere essa stessa oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione, poiché l'avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l'attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post.
Cass. civ. n. 1535/1982
Per l'esperibilità dell'azione di recupero, a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio, delle tasse e dei diritti ripetibili è sufficiente, a norma dell'art. 37 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, che alla parte ammessa al beneficio sia stato riconosciuto, con sentenza o transazione, il diritto ad ottenere almeno il sestuplo delle tasse predette, ma non è necessario che tale diritto sia stato concretamente realizzato con la riscossione della relativa somma.