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Articolo 93 Codice di procedura civile — Distrazione delle spese

Articolo 93 Codice di procedura civile — Distrazione delle spese

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26089/2014

In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione.

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Cass. civ. n. 18564/2014

Il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l’obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto.

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Cass. civ. n. 1280/2014

La proponibilità dell’azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore per l’inadempimento degli obblighi inerenti alle funzioni svolte, per legge subordinata alla chiusura della procedura concorsuale o alla revoca del commissario, non è esclusa se quest’ultimo non possa più continuare a svolgere le proprie funzioni a causa dell’improseguibilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come accade nel caso in cui sia stata definitivamente dichiarata l’illegittimità del decreto di apertura.

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Cass. civ. n. 8215/2013

In tema di distrazione delle spese ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.

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Cass. civ. n. 2474/2012

L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.

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Cass. civ. n. 1301/2012

In caso di rigetto dell’istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.

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Cass. civ. n. 20744/2011

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia.

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Cass. civ. n. 15346/2011

Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro.

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Cass. civ. n. 809/2011

In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l’istanza di distrazione prevista dall’art. 93 c.p.c. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v’è alcun rapporto di diritto sostanziale.

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Cass. civ. n. 9062/2010

L’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale, dall’altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio.

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Cass. civ. n. 21070/2009

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa.

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Cass. civ. n. 20547/2009

In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest’ultimo è legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che è legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione.

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Cass. civ. n. 15745/2009

In tema di spese giudiziali, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione delle stesse soltanto il difensore può assumere la qualità di parte, non avendo il suo rappresentato alcun interesse e, quindi, legittimazione all’impugnazione, posto che quest’ultimo è comunque obbligato al pagamento degli onorari e delle spese anticipate dal difensore medesimo, e che la denuncia di distrazione non passa in giudicato nei confronti del rappresentato medesimo, il quale può pur sempre avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 93, comma secondo, c.p.c.

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Cass. civ. n. 27041/2008

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c. ), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente ; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari.

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Cass. civ. n. 8085/2006

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese.

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Cass. civ. n. 412/2006

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall’avvocato anche nelle conclusioni o — come nella specie — in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all’oggetto del giudizio, non sussiste l’esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.

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Cass. civ. n. 17134/2005

Il credito azionato «in executivis» dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, tale diritto non può essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di questo solo provvedimento, si fonda, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente, con la conseguente rilevabilità d’ufficio di tale circostanza, senza che si configuri violazione del principio stabilito dall’art. 112 c.p.c.

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Cass. civ. n. 11746/2004

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.

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Cass. civ. n. 11370/2004

La legittimazione a proporre impugnazione in relazione all’entità della liquidazione delle spese spetta unicamente alla parte rappresentata e non anche al difensore che ne abbia a suo tempo chiesto l’attribuzione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso con liquidazione in favore della parte ricorrente di un maggior importo per diritti o onorari rispetto a quanto previsto dalla sentenza impugnata, tale importo deve essere attribuito alla parte personalmente non al suo procuratore dell’epoca.

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Cass. civ. n. 13752/2002

Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l’unico legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione d’indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell’impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell’art. 389 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2736/2002

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell’errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 93 stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell’impugnazione, in parte qua, della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d’appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).

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Cass. civ. n. 15571/2001

In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell’impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione.

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Cass. civ. n. 9097/2000

La parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l’istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al riguardo l’unico legittimato all’impugnazione) ma è legittimata a dolersi del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall’esposizione al rischio che il difensore distrattario nell’esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda a lui il pagamento invece che alla parte soccombente.

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Cass. civ. n. 3879/2000

L’istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ha carattere generale e può perciò trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente, secondo la letterale formulazione dell’art. 93 c.p.c., ma in qualsiasi procedimento che comporti l’attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informa la disciplina delle spese anticipate dal difensore e degli onorari non riscossi; tale istituto opera, pertanto, anche nel processo di esecuzione, dove il giudice, determinate le spese del processo esecutivo, deve disporre il pagamento in favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate.

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Cass. civ. n. 8458/1995

Il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.

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Cass. civ. n. 3249/1990

Nel caso in cui il resistente, vittorioso nel giudizio di cassazione, abbia nel controricorso conferito la procura ad un avvocato e ad un procuratore legale, entrambi firmatari del controricorso, la richiesta distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), non può essere disposta né a favore del procuratore, in quanto privo di ius postulandi in sede di legittimità, né a favore dell’avvocato, ove non sia possibile stabilire quale sia stata da parte sua la quota degli esborsi e delle mancate riscossioni.

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Cass. civ. n. 2728/1986

Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza con la quale sia stata disposta la condanna del soccombente — in favore del difensore dichiaratosi antistatario — al pagamento delle spese e degli onorari, facendo in tal modo sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l’avvocato distrattario, quest’ultimo — che comunque non è legittimato ad impugnare in proprio la sentenza per il merito o per omessa od erronea pronuncia sulle spese — può essere condannato a restituire le somme corrispostegli dal soccombente, risultato vincitore all’esito del giudizio di rinvio, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo possa convenire in un autonomo giudizio il difensore medesimo promuovendo una azione di indebito oggettivo.

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Cass. civ. n. 1580/1986

Il difensore munito di procura, che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione, è titolare di un diritto autonomo nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese del giudizio. Egli, è, pertanto, personalmente obbligato alla restituzione di quanto ha ricevuto in esecuzione — volontaria o coattiva — della sentenza successivamente annullata ed è, perciò stesso, passivamente legittimato nel giudizio di rinvio per la domanda di ripetizione d’indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento, trovando tale azione il suo immediato fondamento nella pronuncia di cassazione, che rende priva di causa giuridica l’attribuzione patrimoniale conseguita dal difensore.

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Cass. civ. n. 1907/1984

Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l’art. 93 c.p.c., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario.

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Cass. civ. n. 388/1984

Sebbene il difensore distrattario non sia parte in sede di impugnazione allorché non sorge specifica controversia sul diritto all’avvenuta distrazione delle spese giudiziali, tuttavia, ove la sentenza del merito, che abbia pronunciato quella distrazione, venga, per profili non attinenti a questa, cassata a termini dell’art. 383 c.p.c., nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. in ordine alle spese già attribuitegli è il suddetto difensore distrattario, stante il diretto rapporto creato tra lui e il soccombente dalla sentenza impugnata.

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Cass. civ. n. 267/1984

Il sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l’istituto della distrazione delle spese previste dall’art. 93 c.p.c., il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Pertanto l’eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l’anteriorità o meno del decreto sull’ammissione a siffatto patrocinio. Tale richiesta non può pertanto essere essa stessa oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione, poiché l’avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l’attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post.

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Cass. civ. n. 1535/1982

Per l’esperibilità dell’azione di recupero, a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio, delle tasse e dei diritti ripetibili è sufficiente, a norma dell’art. 37 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, che alla parte ammessa al beneficio sia stato riconosciuto, con sentenza o transazione, il diritto ad ottenere almeno il sestuplo delle tasse predette, ma non è necessario che tale diritto sia stato concretamente realizzato con la riscossione della relativa somma.

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