Cass. civ. n. 15745 del 3 luglio 2009
Testo massima n. 1
In tema di spese giudiziali, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione delle stesse soltanto il difensore può assumere la qualità di parte, non avendo il suo rappresentato alcun interesse e, quindi, legittimazione all'impugnazione, posto che quest'ultimo è comunque obbligato al pagamento degli onorari e delle spese anticipate dal difensore medesimo, e che la denuncia di distrazione non passa in giudicato nei confronti del rappresentato medesimo, il quale può pur sempre avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 93, comma secondo, c.p.c.
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