Cass. civ. n. 3249 del 19 aprile 1990
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il resistente, vittorioso nel giudizio di cassazione, abbia nel controricorso conferito la procura ad un avvocato e ad un procuratore legale, entrambi firmatari del controricorso, la richiesta distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), non può essere disposta né a favore del procuratore, in quanto privo di ius postulandi in sede di legittimità, né a favore dell'avvocato, ove non sia possibile stabilire quale sia stata da parte sua la quota degli esborsi e delle mancate riscossioni.
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