Cass. civ. n. 11370 del 17 giugno 2004
Testo massima n. 1
La legittimazione a proporre impugnazione in relazione all'entità della liquidazione delle spese spetta unicamente alla parte rappresentata e non anche al difensore che ne abbia a suo tempo chiesto l'attribuzione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso con liquidazione in favore della parte ricorrente di un maggior importo per diritti o onorari rispetto a quanto previsto dalla sentenza impugnata, tale importo deve essere attribuito alla parte personalmente non al suo procuratore dell'epoca.
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