Cass. civ. n. 1580 del 8 marzo 1986

Testo massima n. 1


Il difensore munito di procura, che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione, è titolare di un diritto autonomo nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese del giudizio. Egli, è, pertanto, personalmente obbligato alla restituzione di quanto ha ricevuto in esecuzione — volontaria o coattiva — della sentenza successivamente annullata ed è, perciò stesso, passivamente legittimato nel giudizio di rinvio per la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento, trovando tale azione il suo immediato fondamento nella pronuncia di cassazione, che rende priva di causa giuridica l'attribuzione patrimoniale conseguita dal difensore.

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