Cass. pen. n. 41344 del 14 aprile 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Rigetto dell'istanza - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato - Conseguenze.
In tema di liberazione anticipata, la mancata impugnazione dell'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza abbia respinto l'istanza determina la formazione del giudicato, sicché rimane precluso l'esame del comportamento nel periodo di detenzione oggetto della prima decisione, se il condannato presenta una nuova richiesta di riduzione della pena. (Conf.: n. 2419 del 1992,
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