Cass. civ. n. 22226 del 20 ottobre 2014

Testo massima n. 1


La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., tutelando un diritto che, siccome conseguenza della situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, è strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio e, come tale, non è esercitabile in via di azione autonoma.

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