Art. 96 – Codice di procedura civile – Responsabilità aggravata
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza [disp. att. 152].
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34171/2024
Nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE
Cass. civ. n. 24806/2024
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.
Cass. civ. n. 24337/2024
In tema di impugnazioni cautelari, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di appello, per effetto del rinvio operato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., deve essere effettuata al difensore di fiducia dell'indagato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche a quello che l'abbia acquisita successivamente, che, se intende intervenire in tale fase impugnatoria, ha l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore, posto che con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. (Fattispecie in cui la nomina del nuovo difensore era stata comunicata tre giorni dopo il deposito del decreto di fissazione di udienza per la trattazione dell'appello "de libertate").
Cass. civ. n. 23018/2024
In tema di abuso dell'immagine di minori, l'illecita diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, dà diritto al risarcimento del danno, ove sia accertata una seria ed effettiva lesione alla riservatezza dell'immagine della persona, bene primario tutelato in sé quale elemento caratterizzante l'individuo che può essere pregiudicato a prescindere dall'indicazione del nome o delle generalità del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, avanzata dal genitore per l'illegittima divulgazione a fini pubblicitari dell'immagine del figlio, poiché aveva dato rilievo alla mancata diffusione, insieme alle foto, delle generalità del minore, anziché verificare l'effettività e serietà della lesione).
Cass. civ. n. 22854/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l'istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivi compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova.
Cass. civ. n. 21668/2024
Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta.
Cass. civ. n. 20355/2024
La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio.
Cass. civ. n. 18276/2024
Il consenso all'esposizione o diffusione della propria immagine può anche essere tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente, poiché l'art. 96 della l. n. 633 del 1941 non prevede alcun vincolo di forma, mentre l'art. 110 della suddetta legge - il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento.
Cass. civ. n. 15232/2024
La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito.
Cass. civ. n. 13606/2024
In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.
Cass. civ. n. 13003/2024
In tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante, indagato o imputato del reato presupposto, non può provvedere alla nomina del difensore dell'ente ex art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a causa del conflitto di interessi, da ritenersi presunto "iuris et de iure", senza che sia necessario, a tal fine, un concreto accertamento del giudice, che, per l'effetto, non ha un onere motivazionale sul punto.
Cass. civ. n. 10955/2024
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione.
Cass. civ. n. 10164/2024
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.
Cass. civ. n. 9914/2024
In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").
Cass. civ. n. 9289/2024
In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato od operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate).
Cass. civ. n. 7772/2024
Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.
Cass. civ. n. 2978/2024
In tema di tutela del diritto all'immagine, l'integrazione delle norme regolatrici contenute nell'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 con quelle relative alla protezione dei dati personali implica che - salve le ipotesi tassative in cui la pubblicazione dell'immagine è consentita senza il consenso dell'interessato, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cit. - nel bilanciamento tra l'esigenza di protezione della sfera privata della persona e la contraria esigenza di consentirne l'esposizione e la diffusione dell'immagine debba attribuirsi un peso maggiore alla tutela della situazione individuale, che assume particolare preminenza nell'ipotesi in cui si tratti di persona minore d'età, se la riproduzione dell'immagine non sia casuale, ma anzi espressamente diretta a polarizzare l'attenzione sull'identità del minore e sulla sua riconoscibilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la diffusione dell'immagine del minore fosse giustificata dal collegamento con un evento - l'arresto di un latitante nell'ambito del contesto sociale in cui si era nascosto - connotato dall'interesse pubblico all'informazione e svoltosi in luogo pubblico e che non sussistessero le circostanze obiettive per escludere la liceità della pubblicazione dell'immagine di persona minore di età, ripresa nell'ambito di un servizio di cronaca televisiva in modo del tutto casuale, senza alcun intento di renderla identificabile o riconoscibile da parte di chi avesse visto il filmato).
Cass. civ. n. 1796/2024
Il disposto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti in eccedenza, non trova applicazione con riguardo alla nomina di un secondo difensore, funzionale della costituzione di parte civile, differente da quello nominato in precedenza al solo fine della presentazione della querela, producendo tale nomina effetti solo al di fuori del processo, in ragione della differenza e non necessaria coincidenza tra la figura della persona offesa, di tipo sostanziale, e quella della parte civile, di natura strettamente processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato ricorrente basata sulla supposta invalidità della costituzione di parte civile effettuata per il tramite di un difensore diverso da un altro nominato in precedenza per la sola presentazione della querela).
Cass. civ. n. 1712/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario.
Cass. civ. n. 731/2024
Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art.96, comma 2, n.3 l.fall., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.
Cass. civ. n. 299/2024
In tema di status di consigliere comunale e provinciale, il gettone di presenza, previsto dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è riconosciuto per la partecipazione alle sedute di articolazioni di organi deliberativi del comune e della provincia, quali la conferenza dei capigruppo, la conferenza di programmazione e l'ufficio di presidenza, che, per le funzioni svolte, non sono equiparabili ai consigli e alle commissioni di cui al citato art. 82, in ossequio ai principi dell'onnicomprensività dei compensi e della necessità del contenimento della spesa per il funzionamento degli organi degli enti locali.
Cass. civ. n. 51659/2023
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre "utilità", suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economica per l'imputato).
Cass. civ. n. 49717/2023
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 49351/2023
E' inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore nominato ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. e successivamente disconosciuto, in modo espresso, dalla persona arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare, non potendo sovrapporsi la volontà dei prossimi congiunti a quella del diretto interessato. (Fattispecie in tema di istanza di riesame avverso ordinanza cautelare).
Cass. civ. n. 44913/2023
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, l'erronea individuazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell'Economia e delle Finanze) non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto nei confronti della Amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest'ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.
Cass. civ. n. 42475/2023
In tema di patrocinio a spese dello Stato richiesto da cittadino extracomunitario, costituisce condizione di ammissibilità al beneficio l'indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la sua famiglia anagrafica, sicché, nel caso in cui al primo, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, risulti comunque attribuito un codice fiscale, il giudice non può supplire alla sua mancata indicazione ricavando il dato omesso dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza.
Cass. civ. n. 40478/2023
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Cass. civ. n. 38009/2023
E' legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio. (Fattispecie in cui il richiedente non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI o codice unico identificativo).
Cass. civ. n. 36593/2023
L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal procedente).
Cass. civ. n. 36591/2023
Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore).
Cass. civ. n. 36106/2023
Lo scopo culturale - che, ai sensi dell'art. 97 della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), legittima l'esposizione dell'immagine altrui anche in mancanza del consenso dell'interessato - consiste in una finalità di puro interesse generale, come tale priva di risvolti lucrativi e personali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'esposizione dell'immagine di un famoso ex calciatore, nell'ambito di una mostra allestita all'interno di uno stadio, sul presupposto che essa non aveva finalità lucrative, bensì culturali e didattiche, mirando a celebrare la gloria dei campioni del passato e a farne conoscere le gesta anche ai più giovani).
Cass. civ. n. 35554/2023
In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.
Cass. civ. n. 33374/2023
L'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 31839/2023
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione.
Cass. civ. n. 28540/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Cass. civ. n. 28536/2023
In tema di divisione, ai fini della determinazione dei lotti, la sussistenza del vincolo di inedificabilità su un'area situata in fascia di rispetto non ne comporta l'azzeramento del relativo valore, ben potendo la stessa essere oggetto di altre possibili utilizzazioni alternative a servizio e per la miglior fruibilità della porzione edificabile residua, essendo indubbio che anche la disponibilità di un'area libera può accrescere il valore della porzione adiacente.
Cass. civ. n. 28219/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.
Cass. civ. n. 27947/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato).
Cass. civ. n. 27536/2023
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Cass. civ. n. 27433/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Cass. civ. n. 27195/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Cass. civ. n. 27163/2023
La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile, posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa - nonostante l'assenza di rinvio diretto nell'art. 201 l. fall. - e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile.
Cass. civ. n. 26132/2023
La responsabilità conseguente all'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, connotata da colpa grave, è interamente disciplinata dalla previsione speciale di cui all'art. 541, comma 2, c.p.p., non potendo, pertanto, costituire oggetto di un'autonoma azione risarcitoria civilistica ex art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 24357/2023
In tema di reati elettorali, integra il delitto di cui all'art. 96 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la condotta del presidente di seggio che, durante le operazioni di spoglio di elezioni relative a un comune con popolazione non eccedente i 10.000 abitanti, accantoni una o più schede estratte dall'urna e riservi di valutarle all'esito dello scrutinio, così omettendo di adottare l'immediata pronuncia sull'attribuzione di ogni singolo voto prescritta dagli artt. 54 e 63 d.P.R. citato, in quanto tale illecito ha natura di reato di pericolo diretto a scongiurare il rischio di brogli elettorali.
Cass. civ. n. 21813/2023
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione "crediti condizionati" di cui all'art. 96 l.fall. ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i "crediti condizionali" ex art. 55 l.fall. - compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito se non previa escussione del debitore principale - giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentare con riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura. (Principio affermato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, in un caso in cui era invocata da un'autorità amministrativa l'ammissione al passivo del credito correlato all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, da ritenersi "condizionale" rispetto all'esito del procedimento accertativo dell'illecito).
Cass. civ. n. 19948/2023
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..
Cass. civ. n. 19749/2023
In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.
Cass. civ. n. 16724/2023
In tema di enfiteusi, il diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa).
Cass. civ. n. 16508/2023
di improponibilità in sede di opposizione - Doveri del giudice - Eliminazione del pregiudizio in sede di spese - Necessità. In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l'opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.
Cass. civ. n. 13244/2023
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.
Cass. civ. n. 11321/2023
In tema di crisi bancarie, dal momento che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati - aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito - di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo".
Cass. civ. n. 11048/2023
In tema di equa riparazione, affinché all'erede di un creditore ammesso al passivo di un fallimento possa essere riconosciuto "iure proprio" l'indennizzo per irragionevole durata della procedura concorsuale, non è necessario che egli assuma formalmente la qualità di parte, ma è sufficiente che dimostri tramite istanze, richieste o ricezione di atti il suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare.
Cass. civ. n. 8705/2023
Il diritto alla retrocessione totale dell'immobile espropriato, previsto dall'art. 63 della legge n. 2359 del 1865, va escluso quando il bene, prima dell'espropriazione, sia già stato dichiarato di valore storico-artistico in base ad una specifica disposizione normativa, in quanto, in tal caso, il fine dell'espropriazione si realizza compiutamente con l'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico, indipendentemente dall'inizio o dal termine dei lavori previsti con il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità che abbia preceduto il decreto di espropriazione.
Cass. civ. n. 6614/2023
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).
Cass. civ. n. 6513/2023
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Cass. civ. n. 2404/2023
Il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, non consente alle singole Regioni nè l'adozione di una normativa concorrente contrastante con questi principi - che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili - nè di adottare provvedimenti amministrativi che precludano la realizzazione di tale finalità in assoluto; diversamente è rimesso alle Regioni l'individuazione, caso per caso, di situazioni in cui l'interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch'essi a principi affermati a livello europeo. (Principio affermato in materia di acque pubbliche e di necessario bilanciamento tra il favore che assiste la produzione di energia idroelettrica e il principio di tutela e conservazione della qualità dei corpi idrici).
Cass. civ. n. 2304/2023
La divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione operata dal giudice di merito che, in relazione alla pubblicazione, su un quotidiano, di una fotografia che ritraeva il ricorrente, accanto ad una donna sconosciuta, al compleanno di una persona immigrata, celebrato in un centro di immigrazione, aveva escluso un possibile pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione del ricorrente e ritenuto la pubblicazione essenziale rispetto al contenuto dell'articolo, composto unitamente all'immagine, avente ad oggetto il tema dell'accoglienza delle persone immigrate nel nostro paese).
Cass. civ. n. 24690/2022
In tema di giudizio di cassazione, la revoca del difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo difensore, successivamente nominato dall'imputato, di depositare motivi nuovi nei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 16140/2022
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo tale norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale ed essendo, pertanto, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con cui si era ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti dell'indagato).
Cass. civ. n. 10661/2020
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilità dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2017).
Cass. civ. n. 32029/2019
La domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, non potendo essere proposta in via autonoma, riguardando un'attività processuale che come tale va valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice, anche per esigenze di economia processuale e per evitare pronunce contraddittorie nei due giudizi.
Cass. civ. n. 17902/2019
In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza.
Cass. civ. n. 29462/2018
In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame.
Cass. civ. n. 28527/2018
In tema di responsabilità aggravata, la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo ed autonomo e non mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione.
Cass. civ. n. 27715/2018
L'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la richiesta di condanna avanzata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per la prima volta con la memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).
Cass. civ. n. 27646/2018
Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.
Cass. civ. n. 22405/2018
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a "bloccare" le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace).
Cass. civ. n. 14911/2018
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria.
Cass. civ. n. 27623/2017
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.
Cass. civ. n. 25862/2017
L'azione di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. è proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si è verificato l'abuso, ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all’altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l’effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante.
Cass. civ. n. 12029/2017
L’art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile un’azione risarcitoria, autonomamente proposta, la cui “causa petendi” si fondava sulla scorretta condotta processuale della controparte in un precedente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, consistita nella produzione di prove documentali artefatte e nell’allegazione di un credito contestato, dalla quale era derivata la revoca di un provvedimento di riduzione del pignoramento).
Cass. civ. n. 3311/2017
In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c. (come modificato dall’art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità aggravata nella condotta di un soggetto il quale, abusando dello strumento processuale e percorrendo tutti i gradi di giudizio, aveva chiesto il risarcimento di un danno patrimoniale ipotetico, futile e, comunque, di lieve entità, consistente nell’avere ricevuto dieci e-mail indesiderate di contenuto pubblicitario nell'arco di tre anni).
Cass. civ. n. 23271/2016
Il creditore che iscrive ipoteca giudiziale incorre in responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi in cui sia accertata l'inesistenza del diritto per cui l'iscrizione è avvenuta.
Cass. civ. n. 19285/2016
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata; in tali casi il ricorso per cassazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. 152 del 2006).
Cass. civ. n. 18057/2016
In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia).
Cass. civ. n. 17078/2016
La proposizione di un ricorso per dichiarazione di fallimento al solo fine di ottenere il più rapidamente possibile il soddisfacimento di un credito giustifica la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 21798/2015
La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Cass. civ. n. 22226/2014
La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., tutelando un diritto che, siccome conseguenza della situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, è strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio e, come tale, non è esercitabile in via di azione autonoma.
Cass. civ. n. 3003/2014
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.
Cass. civ. n. 19583/2013
La condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria in sede di appello presuppone la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi essa, ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc.civ., alla condanna alle spese, la quale è, invece, correlata all'esito finale della lite.
Cass. civ. n. 13899/2013
Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto.
Cass. civ. n. 9152/2013
L'accertamento della mala fede del creditore pignorante, per i fini di cui all'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., è devoluto al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale nel compiere il relativo accertamento dovrà valutare la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, e non in quello di opposizione, a meno che non venga invocata dall'opponente anche la responsabilità dell'opposto per avere in mala fede o colpa grave resistito al giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi del primo comma della norma citata.
Cass. civ. n. 9080/2013
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Cass. civ. n. 7620/2013
La domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame.
Cass. civ. n. 1590/2013
La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non davanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 21570/2012
In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.
Cass. civ. n. 20995/2011
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 c.p.c. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale; mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. ed alla legge 24 marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali.
Cass. civ. n. 17523/2011
Non è configurabile un concorso tra l'azione generale risarcitoria, di cui all'art. 2043 c.c., e quella speciale di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., il quale disciplina, tra l'altro, la responsabilità del creditore che abbia iniziato o compiuto l'esecuzione forzata in relazione ad un diritto inesistente. In questa ipotesi, diversamente da quanto stabilito dal primo comma della citata norma processuale, è sufficiente il difetto della normale prudenza del creditore; pertanto, il giudice, investito della domanda di risarcimento del danno che si assuma derivante dal mantenimento in vita di un'azione esecutiva immobiliare, deve accertare che il titolo esecutivo sia venuto meno e che il creditore abbia agito nel corso dell'intero processo esecutivo senza rispettare la regola della normale prudenza, la quale si identifica anche con la colpa lieve.
Cass. civ. n. 10846/2011
La norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile - atteso il disposto della norma transitoria di cui all'art. 58, primo comma, legge cit. - soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, esso non trova applicazione al regolamento di competenza proposto, ancorché dopo l'entrata in vigore della legge, avverso un provvedimento reso nell'ambito del giudizio di merito a quella data già pendente, in quanto il regolamento di competenza si innesta nell'ambito del processo e costituisce un procedimento incidentale di impugnazione.
Cass. civ. n. 6597/2011
Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. - cioè compiendo una trascrizione illegittima - in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima domanda possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. In questo caso, infatti, l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere - relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale - ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio; tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 del c.p.c..
Cass. civ. n. 17902/2010
Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo, una responsabilità processuale a norma dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave.
L'applicabilità ai soli procedimenti esecutivi e cautelari della fattispecie tipizzata contenuta nella disposizione speciale del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., non esclude applicabilità a tali procedimenti anche del primo comma del medesimo articolo, trattandosi di norma a natura generale.
Cass. civ. n. 15629/2010
La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Cass. civ. n. 13107/2010
L'iscrizione d'ipoteca giudiziale in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi d'inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità d'iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all'adempimento delle sue obbligazioni.
Cass. civ. n. 10960/2010
Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c. (quale norma speciale rispetto all'art. 2043 c.c.), dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul "quantum"; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il "quantum", che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 10230/2010
L'opposizione alla dichiarazione di fallimento e l'azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con riguardo all'iniziativa assunta con l'istanza di fallimento, sono legate da un nesso d'interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l'improponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile, in ordine ad entrambe le domande, l'impugnazione proposta oltre i termini, più ristretti, previsti per l'opposizione alla dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 327/2010
L'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero del difetto della normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all' "an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso una sentenza adottata in sede di rinvio, ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in ragione della perdurante complessità delle questioni che erano state oggetto del giudizio, tali da escludere che l'esercizio dell'azione fosse stato imprudente, tenendo conto, altresì, che il principio precedentemente enunciato dal giudice di legittimità non aveva escluso la prospettazione di ulteriori questioni rilevanti nella sua applicazione).
Cass. civ. n. 24538/2009
L'azione di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine; ne consegue che competente a decidere sull'"an" e sul "quantum" della relativa domanda, qualora riguardi l'instaurazione illegittima di un procedimento di esecuzione forzata, è il giudice dell'opposizione alla stessa.
Cass. civ. n. 21590/2009
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.
Cass. civ. n. 4383/2009
Le condanne alle spese ed al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi, rispettivamente, degli artt.91 e 96 c.p.c., integrando pronunce accessorie e conseguenziali alla decisione della causa, presuppongono che nei confronti della parte soccombente siano state proposte ed accolte domande, eccezioni o difese, processuali o di merito. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la nullità della citazione in giudizio di un terzo nei cui confronti era stato chiesto il rimborso delle spese di giudizio e il risarcimento per responsabilità aggravata senza che fosse stata avanzata nei suoi confronti alcuna domanda).
Cass. civ. n. 3057/2009
Costituisce causa di responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., la proposizione di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo - nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza - dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori, oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, fonte di conseguenze pregiudizievoli per le controparti. (Principio affermato con riguardo al ricorso per regolamento erroneamente diretto ad ottenere la declaratoria del difetto della giurisdizione italiana sulla istanza di fallimento contro società avente sede in Italia al momento del deposito di tale atto e successivamente trasferitasi in Stato extracomunitario).
Cass. civ. n. 28226/2008
In tema di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. conseguente a revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, la relativa liquidazione può essere compiuta anche con il ricorso alla valutazione equitativa, come previsto dall'art. 1226 cod. civ. (richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), purchè sia stata fornita la prova certa e concreta del pregiudizio, identificandone il tipo e gli elementi costitutivi; ne consegue che, pur essendo generalmente insito nella dichiarazione di fallimento - poi revocata - di una società un pregiudizio all'immagine, la sua portata dipende dalla situazione in cui la società si trova, dal campo in cui opera, dalla durata del fallimento e da altre possibili varianti legate alla sua specificità.
Cass. civ. n. 24645/2007
L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto, per concretizzarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza, è ravvisabile in tutti quei casi in cui venga proposto - contrariamente ad un costante, consolidato e mai smentito indirizzo giurisprudenziale - ricorso per cassazione avverso provvedimenti di natura ordinatoria, quali quelli emessi ex art. 273 e 274 c.p.c. Il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del quantum debeatur il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa.
Cass. civ. n. 10993/2007
La domanda ex art. 96, secondo comma, c.p.c., in relazione a provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio di primo grado deve essere proposta in detto grado di giudizio, dovendosi al fine della valutazione della tempestività della stessa avere riguardo al momento del fatto generativo del danno (cioè al momento in cui il comportamento asseritamente dannoso è stato posto in essere) e non a quello, successivo, dell'accertamento della inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato richiesto, adottato e posto in esecuzione.
Cass. civ. n. 9297/2007
In tema di responsabilità aggravata, la norma dell'art. 96, c.p.c., nell'affidare al giudice avanti al quale si è «agito o resistito» (primo comma) ed a quello che ha compiuto l'accertamento «l'inesistenza del diritto» (secondo comma) il compito di essere investito della relativa istanza, non pone una regola di competenza, cioè non indica avanti a quale giudice si può esercitare un'azione di cui l'istanza è espressione, ma disciplina un fenomeno che si colloca all'interno di un processo già pendente e che si esprime nell'esercizio da parte del litigante di un potere all'interno di esso — quello di formulazione di un'istanza (e non della proposizione di un'azione) — il cui esercizio impone al giudice di provvedere sull'oggetto della richiesta, la quale, dunque, è strettamente collegata e connessa all'agire od al resistere in giudizio. Ne discende che il potere di rivolgere l'istanza, essendo previsto come potere endoprocessuale collegato e connesso all'azione od alla resistenza in giudizio, non può essere considerato (salvo il caso eccezionale che il suo esercizio sia rimasto precluso in quel processo da ragioni attinenti alla sua struttura e non dipendenti dall'inerzia della parte) come potere esercitatile al di fuori del processo e, quindi, suscettibile di essere esercitato avanti ad altro giudice, cioè in via di azione autonoma. Pertanto, quando tale esercizio avvenisse non ricorrerebbe una situazione di esercizio di un'azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente, bensì, l'esercizio di un'azione per un diritto non previsto dall'ordinamento, il quale appunto prevede il diritto di vedersi liquidare il danno da responsabilità aggravata (nelle due ipotesi previste dai due commi dell'art. 96) soltanto come diritto espressione del diritto di azione esercitato in un processo a tutela della situazione giuridica soggettiva principale che vi sia dedotta e, quindi, come diritto che di tale situazione è conseguenza e che, perciò lo è anche dell'azione con cui essa è fatta valere (in via attiva o passiva).
Cass. civ. n. 3388/2007
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. - proponibile per la prima volta in sede di legittimità se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione - richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Cass. civ. n. 16975/2006
La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio.
Cass. civ. n. 15551/2003
L'art. 96 c.p.c. che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cit., né è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità.
Cass. civ. n. 8171/2003
L'iscrizione di ipoteca in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., ove venga accertata l'inesistenza del diritto di credito fatto valere in sede di giudizio di opposizione, in concorso con l'elemento soggettivo del difetto della normale prudenza, mentre, ove il giudice dell'opposizione accerti che la clausola di provvisoria esecuzione non poteva essere concessa per mancanza del periculum in mora e l'ipoteca essere iscritta, è configurabile la responsabilità aggravata a norma dell'art. 96, primo comma, c.p.c., in concorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, e a prescindere dall'esistenza del credito.
Cass. civ. n. 6796/2003
All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza.
Cass. civ. n. 3941/2002
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla causa petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) e, pertanto, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno subito. Peraltro, la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Cass. civ. n. 3573/2002
Poiché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. può essere formulata esclusivamente, sia per l'an che per il quantum, innanzi al giudice investito del procedimento per il quale si pretende dedurre tale responsabilità e poiché la proposizione di detta domanda non importa alcuna alterazione dell'oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione.
Cass. civ. n. 10731/2001
Una volta accertata la ricorrenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sussistente allorché sia stato proposto appello avverso un provvedimento meramente ordinatorio, in presenza di consolidata giurisprudenza che escluda l'ammissibilità di tale mezzo d'impugnazione, non è necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal gravame inammissibilmente esperito sulla decisione della causa, potendo desumersi detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sé per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario.
Cass. civ. n. 8738/2001
La parte che, a causa dell'esecuzione di una misura cautelare, abbia subito danni, può far valere il relativo diritto al risarcimento nel procedimento di reclamo in cui impugni la misura cautelare soltanto nel caso previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., cioè ove lamenti che la parte istante ha agito con dolo o colpa grave nel domandare la cautela (perché ne mancavano le condizioni) o nell'eseguirla (come, ad esempio, nel caso di sequestro conservativo, se il sequestro sia stato eseguito su bene non suscettibile di pignoramento), e non invece nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 96, posto che il suddetto procedimento non può costituire la sede in cui può avere luogo un accertamento pieno della inesistenza del diritto cautelato. Nel caso in cui sia fatto valere il diritto al risarcimento ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 96, avverso il rigetto della relativa istanza, pur in presenza della revoca della misura cautelare ovvero avverso l'accoglimento dell'istanza che si accompagni alla revoca dei detta misura, è proponibile l'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 669 septies c.p.c., rispettivamente dalla parte che aveva proposto l'istanza e dalla parte che aveva chiesto ed eseguito i provvedimento cautelare, ma si concluda con la sua conferma o con la sua modifica (anche consistente nella sola imposizione di una cauzione), il consequenziale rigetto dell'istanza ex primo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha valore definitivo e non è, dunque, precluso alla parte istante di far valere detto diritto (eventualmente unitamente a quello ex secondo comma dell'art. 96) o nel successivo giudizio di merito, introdotto dalla parte istante la misura cautelare o, per il caso di mancato inizio di tale giudizio, con un'autonoma domanda (da proporsi al giudice competente secondo le regole ordinarie), restando invece in ogni caso esclusa la ricorribilità in cassazione della suddetta statuizione di rigetto.
Cass. civ. n. 6967/2001
Il valore della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non può essere cumulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c.p.c. con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'an che per il quantum - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale.
Cass. civ. n. 10196/2000
Con riguardo alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ove non sia precisata l'ipotesi che si invoca, se quella di cui al primo (mala fede o colpa grave) o quella di cui al secondo comma (inesistenza del diritto) dello stesso articolo, spetta al giudice interpretare la domanda, sulla base, tra l'altro, delle circostanze prospettate dalla parte a sostegno della medesima, accertando in quale delle due fattispecie esse siano sussumibili, ovvero se lo siano in entrambe.
Cass. civ. n. 10116/2000
In sede di regolamento di competenza non possono prospettarsi questioni o temi di indagine diversi da quelli relativi alla competenza. Pertanto, per censurare il capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria è onere della parte proporre l'impugnazione ordinaria.
Cass. civ. n. 9897/2000
Presupposto indefettibile della responsabilità processuale aggravata è la totale soccombenza nel giudizio, non potendosi in caso contrario configurare la mala fede o la colpa grave, elementi necessari per la sussistenza di detta responsabilità.
Cass. civ. n. 9579/2000
In tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Cass. civ. n. 3876/2000
La sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni censura non solo l'omessa motivazione ma, addirittura, l'omessa pronuncia sull'istanza di risarcimento di tali danni.
Cass. civ. n. 1861/2000
L'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, salvo che ciò sia precluso da ragioni attinenti alla stessa struttura del processo e non dipendenti dalla inerzia della parte. (Alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che, in riforma della sentenza del primo giudice, aveva accolto la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 del codice di rito, avanzata dal proprietario di un immobile sottoposto a pignoramento per errore di persona, e tuttavia non attivandosi, dopo aver appreso il detto pignoramento dalla lettura del Foglio annunzi legali della provincia, con il rimedio giudiziale della opposizione alla esecuzione (e la contestuale richiesta di risarcimento del danno), ma rimasto inerte a seguito delle assicurazioni fornitegli dai legali della banca esecutante in ordine alla richiesta di cancellazione della trascrizione del pignoramento stesso. La S.C. ha ritenuto improponibile la domanda proposta ad un giudice diverso da quello investito della causa cui si riferiva il comportamento imprudente dell'esecutante, e non corretta la decisione del secondo giudice, in quanto fondata sull'erroneo convincimento che l'esecutato, per effetto dell'errore di persona, non potesse essere considerato parte della procedura esecutiva, ma terzo rispetto ad essa, e, pertanto, non fosse legittimato a proporre opposizione alla esecuzione, ma solo opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - iniziativa, peraltro, non ipotizzabile una volta che la banca esecutante aveva stragiudizialmente riconosciuto l'errore e si era impegnata a richiedere la cancellazione del pignoramento - sicché non gli sarebbe rimasto altro rimedio che la richiesta autonoma di risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 12024/1999
La domanda di risarcimento del danno riconducibile ad una responsabilità processuale aggravata inerente ad un procedimento dinanzi ad un giudice amministrativo non può essere proposta avanti al giudice ordinario, perché non attiene a questione patrimoniale consequenziale alla pronuncia circa la legittimità dell'atto o del provvedimento avanti a quel giudice impugnato. Detta domanda è conoscibile solo dallo stesso giudice amministrativo nell'ambito della controversia in relazione alla quale si assumono verificati gli estremi della suddetta responsabilità, spettando a detto giudice la statuizione sull'ammissibilità di quella domanda nel contenzioso amministrativo e sull'eventuale questione di legittimità costituzionale che potrebbe configurarsi per la mancanza di una previsione analoga all'art. 96 c.p.c., con riferimento a quel contenzioso (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una fattispecie in cui taluno aveva convenuto in giudizio, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, il soggetto che aveva a suo dire arbitrariamente intentato contro di lui un giudizio avanti al Tar, ottenendo la sospensione e quindi una decisione di annullamento di una licenza edilizia, poi riformata dal Consiglio di Stato, che aveva pure respinto un ricorso per revocazione).
Cass. civ. n. 4849/1999
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ancorché proposta in via riconvenzionale dal convenuto nella causa di merito, cui è relativa, non è idonea a determinare uno spostamento di competenza ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., in quanto deve essere necessariamente proposta avanti allo stesso giudice che decide la causa nel merito, il quale è funzionalmente competente a conoscerla. Inoltre, ove vertasi nell'ipotesi di procedimento pendente innanzi al giudice di pace e questi, per i limiti di valore della controversia debba emettere una pronuncia secondo equità, la domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 96 c.p.c. non può influire neppure sui criteri della decisione e non può - quindi - finire per imporre al giudice di seguire le norme del diritto.
Cass. civ. n. 7051/1997
Qualora l'istante per la condanna della controparte per responsabilità processuale, ex art. 96 c.p.c. abbia individuato, tra le due ipotesi normative ivi previste, la fattispecie di cui al primo comma (dolo o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio) come quella idonea a fondare la propria richiesta di risarcimento, incorre nel vizio di extrapetizione la sentenza che, in accoglimento della domanda, ritenga sussistente, in fatto, la (diversa) fattispecie di cui al secondo comma della norma citata (nella specie, prosecuzione del procedimento di espropriazione forzata senza la normale prudenza), attesa la evidente diversità degli elementi costitutivi dell'una e dell'altra previsione normativa.
Cass. civ. n. 8857/1996
L'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e quindi deve poter essere liquidato equitativamente dal giudice.
Cass. civ. n. 448/1995
La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. può essere emessa anche dalle sezioni unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a carico di chi abbia proposto la relativa istanza con la consapevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità (derivante, nella specie, dalla prospettazione di questioni che la costante giurisprudenza esclude che possano essere dedotte con il regolamento preventivo di giurisdizione, per attenere al merito o comunque alle modalità di esercizio della giurisdizione spettante al giudice adito). Ai fini della quantificazione del danno peraltro non è necessario che la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal ricorso, tenendo conto che la Corte di cassazione, che ha facoltà di desumere detto danno da nozioni di comune esperienza, può far riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sè per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, neppure compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto fra parte e cliente.
Cass. civ. n. 1861/1995
Ove sia accertata l'inesistenza del credito a tutela del quale è stato richiesto ed eseguito sequestro conservativo, la responsabilità processuale aggravata del creditore procedente trova la sua disciplina nel secondo comma dell'art. 96 (per il quale è sufficiente che si sia agito senza la normale prudenza) e non nel primo comma del medesimo articolo (che richiede, invece, il dolo o la colpa grave) indipendentemente dal motivo del provvedimento di rigetto della istanza di convalida ed anche quando, quindi, il rigetto sia dipeso dalla incompetenza del giudice che ha autorizzato il sequestro, come nel caso di provvedimento emesso dal presidente del tribunale, anziché dal giudice istruttore dinnanzi al quale pendeva la causa di merito.
Cass. civ. n. 1037/1994
Ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, secondo comma, c.p.c., della parte soccombente che abbia chiesto ed ottenuto, provvedendo poi ad eseguirle, misure cautelari a tutela di un diritto inesistente, siffatta nozione di inesistenza è da ritenere comprensiva anche della notevole sproporzione fra il quantum accertato e quello per cui sono state sollecitate le dette misure, con riguardo alla differenza fra tali importi.
Cass. civ. n. 6957/1993
La sussistenza di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per la proposizione di un regolamento di giurisdizione in funzione di espediente meramente dilatorio, va affermata anche con riguardo al contenzioso concernente le elezioni amministrative quando si disconosca la spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa, pur avendo essa ad oggetto situazioni di interesse legittimo, in quanto il cittadino elettore che impugni il risultato delle elezioni stesse — sia direttamente, sia intervenendo ad adiuvandum nel giudizio da altri proposto — e subisca un ritardo della decisione a causa del detto espediente, è titolare di un diritto soggettivo al risarcimento del danno prodotto da tale ritardo e non bisognevole di specifica dimostrazione, ma desumibile da nozioni di comune esperienza.
Cass. civ. n. 12642/1992
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati.
Cass. civ. n. 550/1992
Con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata dell'istante, ove risulti la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colposa dell'infondatezza o dell'inammissibilità del ricorso, non trova ostacolo nella circostanza che l'inammissibilità discenda dalla proposizione dell'atto personalmente ad opera della parte, anziché per il tramite di avvocato iscritto all'albo speciale, in quanto il dovere di lealtà processuale grava anche sulla parte stessa, non soltanto sul suo difensore.
Cass. civ. n. 522/1991
La responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c., per il pretestuoso esperimento del ricorso per cassazione od anche del ricorso per regolamento di giurisdizione (responsabilità configurabile pure quando la contesa non investa posizioni di diritto soggettivo, in relazione agli oneri che il resistente deve assumere per contrastare la temeraria iniziativa avversaria), può essere affermata solo in presenza di una domanda risarcitoria formulata con il controricorso, non quindi con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. o nel corso della discussione orale, in considerazione dell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del destinatario della domanda stessa, con un congruo termine per esercitare la facoltà di replica.
Cass. civ. n. 11936/1990
La domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata per la inesistenza del titolo esecutivo in base al quale è stata iniziata la esecuzione, può essere proposta esclusivamente nel giudizio di opposizione alla esecuzione, che all'uopo sia stato instaurato.
Cass. civ. n. 8363/1990
La domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione — a causa della proposizione del ricorso o del controricorso — ma quando si riferisca a danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve essere formulata, a pena di ammissibilità, nel controricorso e non anche nella memoria presentata ex art. 378 c.p.c. o nel corso della discussione orale della causa.
Cass. civ. n. 6349/1990
Il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di una misura cautelare è dovuto al danneggiato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. soltanto nel caso in cui il giudice accerti l'inesistenza del diritto in base al quale è stato eseguito il provvedimento, di guisa che non è sufficiente l'accertamento ex post della mancanza del solo periculum in mora, ove risulti positivamente accertato il fumus bonis iuris.
Cass. civ. n. 1876/1983
L'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, che comporta l'applicabilità dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., ricorre non solo nell'ipotesi dell'insussistenza assoluta del diritto azionato, ma anche quando il creditore (effettivamente tale) proceda esecutivamente su beni di un terzo al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2910, secondo comma, c.c. (bensì vincolati a garanzia del credito ovvero oggetto di un atto revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore) poiché in tal caso il creditore esecutante stesso si trova nei confronti del terzo, nella medesima condizione di inesistenza del diritto nella quale lo porrebbe la mancanza del credito nei confronti del debitore esecutato.
Cass. civ. n. 1722/1982
L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 primo comma c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.