Cass. civ. n. 1692 del 15 febbraio 2000

Testo massima n. 1


La costituzione in mora per esplicare i suoi effetti presuppone che il debito sia scaduto; conseguentemente, non costituisce atto valido alla messa in mora della P.A. l'atto di citazione con cui si richieda il pagamento di interessi moratori in relazione a indennità di requisizione ancora da scadere.

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