Art. 1219 – Codice civile – Costituzione in mora

Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943] mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; 160].

Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione [1460];
3) quando è scaduto il termine [1183], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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