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Art. 1219 — Costituzione in mora

Art. 1219 — Costituzione in mora

Il debitore [ 1208, 1220 ] è costituito in mora [ 2943 ] mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [ 1308; 160 disp. att. ].

Non è necessaria la costituzione in mora :

  1. 1) quando il debito deriva da fatto illecito;
  2. 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione [ 1460 ];
  3. 3) quando è scaduto il termine [ 1183 ], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [ 43 ] del creditore . Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16797/2016

In ambito tributario, in caso di ritardato rimborso d’imposta, la mora dell’Amministrazione finanziaria, da cui può decorrere, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto del contribuente al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., si realizza, ex art. 1219, comma 1, c.c., in conseguenza, da un lato, della richiesta di rimborso presentata nella dichiarazione e, dall’altro, della scadenza del termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione per procedere alla liquidazione, non essendo condizione imprescindibile la sua liquidità, sicché è irrilevante che il credito sia o possa essere contestato.

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Cass. civ. n. 6549/2016

L’atto di costituzione in mora non richiede l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti, sicché l’invio di una fattura commerciale – sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all’art. 1219, comma 1, c.c. – può risultare idoneo a tale scopo allorché l’emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all’esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall’indicazione di un termine per il pagamento e dall’avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.

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Cass. civ. n. 9510/2014

La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio “in illiquidis non fit mora”. Ne consegue che sussiste la mora del debitore, quando la mancata o ritardata liquidazione derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, dal suo fatto doloso o colposo, quale l’illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, legittimamente la sentenza che liquida il debito fa decorrere gli interessi moratori dalla data della “interpellatio”.

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Cass. civ. n. 10058/2010

L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un’intimazione notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza).

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Cass. civ. n. 29662/2008

In riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., la nullità della clausola contenuta nell’accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, comporta che l’esecuzione di detta clausola ad opera di entrambe le parti del rapporto non costituisce, di per sé, un rifiuto del datore di lavoro di adempiere alla prosecuzione del rapporto lavorativo, da cui potrebbe discendere, in favore del dipendente, il diritto al risarcimento dei danni senza necessità di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell’art. 1219 cod. civ., essendo comunque necessario che il dipendente medesimo offra anzitutto la propria prestazione lavorativa, sicché l’inadempimento contrattuale insorge ove il datore la rifiuti.

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Cass. civ. n. 5836/2007

Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria — ai fini della decorrenza degli interessi — la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.

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Cass. civ. n. 10849/2006

L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione — sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento —, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l’onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio.

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Cass. civ. n. 5681/2006

In tema di atti interruttivi della prescrizione, l’atto di costituzione in mora non è soggetto all’adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese; e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all’apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di «pagamento delle competenze» rivolta da un professionista al proprio cliente).

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Cass. civ. n. 13970/2005

Nell’interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera per la messa in mora, il canone ermeneutico di cui all’art. 1362, primo comma, c.c. impone di accertare esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l’atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle arti anche posteriore alla conclusione del contratto.

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Cass. civ. n. 12266/2003

L’inutile scadenza del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, secondo la previsione dell’art. 7 della legge n. 533 del 1973, è idonea a costituire in mora, ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 2, c.c., anche il Ministero dell’Interno in ordine alle prestazioni assistenziali obbligatorie in favore degli invalidi civili, con la conseguente decorrenza degli interessi, atteso il carattere generale della regola dettata dal suindicato art. 7.

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Cass. civ. n. 12078/2003

Per l’atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all’infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l’atto, contenente l’intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.

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Cass. civ. n. 17997/2002

Ai fini di una efficace costituzione in mora per conto del rappresentato, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un atto proveniente da un istituto di patronato, in quanto non risultava documentato l’avvenuto conferimento di un espresso mandato con rappresentanza da parte del lavoratore al patronato; la S.C. ha in proposito rilevato che lo “specifico mandato” al patronato è necessario solo per conciliare o transigere la lite).

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Cass. civ. n. 2000/2001

In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l’applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima, purtuttavia, il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi (per essere questi ultimi, comunque manifestazioni di volontà i cui effetti sono direttamente determinati dalla norma che li disciplina), con la conseguenza che anche l’attività interpretativa dell’atto di costituzione in mora si traduce in una indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione — tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da detto giudice per giungere all’attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all’atto in esame — ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.

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Cass. civ. n. 3032/2000

L’impugnabilità e l’avvenuta impugnazione di una pronunzia esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro non esimono il debitore, anche pubblico, dall’ottemperarvi, in quanto una tale pronuncia, pur non ancora consolidata nel giudicato, presuppone comunque la liquidità del credito, ossia la sua esistenza e la determinazione del suo ammontare, e l’esigibilità del medesimo, che consegue all’accoglimento della domanda giudiziale. Ciò appunto autorizza il creditore — oltre a pretendere gli interessi corrispettivi dalla data stessa del deposito della sentenza esecutiva o, nel caso di lodo pronunciato in arbitrato rituale, dalla data della dichiarazione pretorile di esecutività — a mettere, ove lo ritenga, anche in mora il debitore, agli effetti di cui all’art. 1224 c.c. Ad un tal riguardo va precisato che i maggiori danni maturati dopo la pronuncia degli arbitri — conseguendo ad un fatto diverso da quello considerato dal lodo stesso ai fini della condanna alla somma capitale (dei relativi interessi e del danno anteriore alla pronuncia) — ben possono essere chiesti dal creditore in separato giudizio.

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Cass. civ. n. 1692/2000

La costituzione in mora per esplicare i suoi effetti presuppone che il debito sia scaduto; conseguentemente, non costituisce atto valido alla messa in mora della P.A. l’atto di citazione con cui si richieda il pagamento di interessi moratori in relazione a indennità di requisizione ancora da scadere.

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Cass. civ. n. 10511/1999

La costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. non è richiesta in presenza di una clausola penale per l’adempimento o per il ritardo ai sensi dell’art. 1382 c.c., per effetto della quale la penale è automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi.

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Cass. civ. n. 535/1999

L’art. 1182, comma terzo, c.c., secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, trova applicazione non solo nel caso in cui l’obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l’ammontare della somma dovuta. Ne consegue che in tali casi, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, si verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione (
mora ex re), a norma dell’art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall’art. 1224, commi primo e secondo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dei riportati principi, ha ritenuto, riguardo al debito di un agente di assicurazione nei confronti della compagnia mandante, relativo alle somme incassate per conto della stessa, che, a seguito dell’assoggettamento della mandante a liquidazione coatta amministrativa, il pagamento del debito dovesse avvenire nei confronti del commissario liquidatore, presso il suo domicilio, a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento di messa in l.c.a. della società, e che quindi dalla stessa data decorressero gli obblighi accessori ex art. 1224 c.c.).

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Cass. civ. n. 1124/1998

Presupposto indispensabile per la legittima costituzione in mora del debitore è che il debito pecuniario del quale si invochi l’adempimento risulti, oltre che già quantificato, anche fornito di una scadenza certa conosciuta o conoscibile dall’obbligato.

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Cass. civ. n. 97/1997

L’inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un’obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta.

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Cass. civ. n. 8180/1996

Nel caso in cui l’intimazione di pagamento idonea a realizzare la costituzione in mora — non soggetta a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali — venga inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, l’attestazione della sua spedizione con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell’ufficio postale è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione, anche in mancanza di avviso di ricevimento, in considerazione dei particolari doveri che la spedizione di una raccomandata impone all’ufficio postale in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario. Trattasi peraltro di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, la quale può fornire la prova di non aver avuto notizia dell’intimazione senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che non conteneva alcuna intimazione di pagamento.

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Cass. civ. n. 9980/1994

La disposizione del comma 3 dell’art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392 — la quale fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta — delimita entro il medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di una siffatta istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio dies interpellat pro homine e non può, quindi, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.

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Cass. civ. n. 6887/1994

La formale costituzione in mora del debitore non è necessaria se il termine, anche non essenziale, di adempimento della obbligazione sia scaduto e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore o, in altri termini, in un luogo lato sensu riferibile alla sfera patrimoniale di quest’ultimo, in modo che l’iniziativa dell’adempimento spetti solo al debitore e non sia necessaria altra collaborazione del creditore che quella, meramente passiva, di ricevere la prestazione.

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Cass. civ. n. 5021/1994

Il termine di adempimento — la cui scadenza, a norma dell’art. 1219, secondo comma, n. 3, c.c., rende non necessaria la formale costituzione in mora del debitore, come prevista dal primo comma del citato art. 1219, in forza del principio dies interpellat pro homine — è anche quello che il creditore — il quale, in mancanza della determinazione del tempo dell’adempimento, può, di norma, esigere immediatamente la prestazione (art. 1183, primo comma, prima parte, c.c.) — conceda unilateralmente al debitore, al di fuori di un’apposita pattuizione.

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Cass. civ. n. 2628/1994

L’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L’accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici.

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Cass. civ. n. 4561/1993

Sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito — non essendo stato accolto nel nostro ordinamento il principio secondo cui in illiquidis non fit mora — è necessario, affinché sia configurabile colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista la certezza del suo ammontare, o perché determinato dalle parti o perché facilmente determinabile in base a criteri convenzionalmente o normativamente previsti. Ne consegue che, quando la determinazione del contenuto di un’obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice (fattispecie in tema di appalto), la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l’atto cioè che rende attuale l’esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice.

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Cass. civ. n. 3654/1987

Anche in presenza di termine non essenziale il ritardo del debitore nell’adempimento produce gli effetti della mora, tra i quali il trasferimento a carico del debitore stesso del rischio della prestazione, senza che la circostanza che il creditore non agisca immediatamente per ottenere dall’obbligato l’esecuzione dell’obbligazione possa importare la rinunzia, da parte del creditore, ad ogni effetto del termine originariamente convenuto. Pertanto, nel caso di contratto preliminare, ove sia convenuto che la stipulazione della vendita definitiva debba seguire entro un certo termine e sia inadempiente il promissario acquirente, gli effetti dell’inadempimento ricadono sul medesimo, compreso il trasferimento dei rischi inerenti alla cosa promessa.

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Cass. civ. n. 1019/1986

Al fine della costituzione in mora del debitore, mediante intimazione o richiesta scritta effettuata stragiudizialmente, qualora il creditore, come gli è consentito, ricorra alla notificazione del relativo atto a mezzo di ufficiale giudiziario, la notificazione medesima resta soggetta alle ordinarie regole fissate dal codice di rito. Pertanto, ove si tratti di notificazione a società munita di personalità giuridica, che venga invalidamente eseguita, a mani di persona diversa dal legale rappresentante, in un ufficio della destinataria che non sia qualificabile come sede, né legale, né effettiva, l’atto stesso deve ritenersi inidoneo al fine indicato, se il creditore non deduca e dimostri che è pervenuto ugualmente a conoscenza di detta destinataria.

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Cass. civ. n. 3096/1985

La costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, postula l’estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d’adempimento, e, pertanto, non può essere ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo.

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Cass. civ. n. 2727/1984

In tema di crediti aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, la reiezione, da parte dell’Inps, della domanda della prestazione (reiezione cui è legalmente equiparato il silenzio-rifiuto) configura un’ipotesi di mora ex re, ai sensi della previsione dell’art. 1219, n. 2 c.c., che dispensa dall’onere della costituzione in mora; ne consegue che sul credito avente ad oggetto la prestazione pensionistica, riconosciuta dovuta in sede giudiziaria, decorrono gli interessi moratori dalla data della reiezione della domanda amministrativa o dall’inutile scadenza di centoventi giorni dalla presentazione della medesima (artt. 46 e 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e art. 7, L. 11 agosto 1973, n. 533), salvo che l’istituto debitore dimostri, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che «l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

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Cass. civ. n. 1944/1984

Allorché l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio (in senso lato) del debitore — come nel caso di pagamenti da effettuarsi dalla pubblica amministrazione, ai quali non possono parificarsi gli ordinativi — non si applica la norma contenuta nel n. 3 dell’art. 1219 c.c., ispirata al principio dies interpellat pro homine, bensì la norma generale del primo comma dello stesso articolo, per cui il debitore non è costituito in mora se non mediante intimazione o richiesta per iscritto.

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Cass. civ. n. 3380/1983

L’intimazione scritta di pagamento, poiché gli effetti tipici ad essa collegati sono indipendenti dalla volontà dell’intimante diretta a produrli, non rientra fra gli atti negoziali ma fra i meri atti giuridici, nei confronti dei quali, non operando il richiamo della disciplina dei contratti effettuato (per i negozi giuridici unilaterali) dall’art. 1324 c.c., le regole di ermeneutica contrattuale sono estensibili solo per analogia, nei limiti di ammissibilità ed operatività della medesima. Consegue che, nell’interpretazione di detta intimazione, mentre va esclusa l’applicazione analogica dell’art. 1362 c.c., stante l’irrilevanza dell’intento perseguito dall’autore dell’atto, è invece ammissibile il ricorso (in via analogica) alla disposizione dell’art. 1363 dello stesso codice, con la precisazione, peraltro, che la considerazione dell’atto nel suo complesso non è finalizzata alla ricerca dell’intento perseguito dal suo autore ma all’oggettiva riconoscibilità dell’atto medesimo da parte del destinatario.

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Cass. civ. n. 1618/1982

La costituzione in mora, pur se svincolata da precise formalità, deve contenere l’intimazione o richiesta precisa di pagare e deve essere effettuata per iscritto salvo, per il creditore, la facoltà di provare con ogni mezzo, e perciò anche per testi o presunzioni, che lo scritto stesso è stato effettivamente trasmesso al debitore e da questi ricevuto.

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Cass. civ. n. 1734/1978

L’art. 1219, n. 3 c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine e la prestazione dev’essere eseguita nel domicilio del creditore, si applica soltanto quando l’adempimento non richieda alcuna collaborazione del creditore stesso. Pertanto esso non si applica (e non è dovuto il risarcimento dei danni da ritardo, se non vi sia stata costituzione in mora) quando si tratti di eseguire un contratto preliminare.

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Cass. civ. n. 959/1978

L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto, il quale non va compreso nella nozione di «atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale» di cui all’art. 1324 c.c., riferibile ai soli negozi giuridici unilaterali. Pertanto, la forma scritta, prevista per la costituzione in mora dell’art. 1219 c.c., non può ritenersi prescritta anche per la procura conferita per il compimento della costituzione medesima, non operando, in tale ipotesi, il principio fissato dagli artt. 1324 e 1392 c.c.

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Cass. civ. n. 4664/1976

La disposizione dell’art. 1219, n. 3, c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, è ispirata alla ratio di ammettere la mora ex re ogni qualvolta la collaborazione del creditore nell’adempimento sia limitata al compito meramente passivo di ricevere la prestazione e l’iniziativa di adempiere competa quindi soltanto al debitore, che diventa perciò moroso per la sola scadenza del termine se rimane passivo. In particolare, nella compravendita, poiché, ove non sia diversamente stabilito, il venditore e il compratore sono tenuti ad adempiere contestualmente al pagamento e alla consegna della cosa venduta, se la solutio non avviene al momento della traditio,
decorrono da quello stesso momento gli interessi moratori sul prezzo dovuto.

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Cass. civ. n. 185/1976

Il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno trova applicazione soltanto in materia di responsabilità extracontrattuale, in quanto, ai sensi dell’art. 1219 secondo comma n. 1 c.c., il debitore del risarcimento del danno cagionato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora (
mora ex re) dal giorno dell’illecito stesso. Quando invece, l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono solo dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se, a quella data, il credito non sia ancora liquido ed esigibile; l’accertamento nel corso del giudizio della sussistenza dell’ammontare del credito ha, infatti, effetto retroattivo dalla data della domanda.

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Cass. civ. n. 95/1972

L’art. 1219 c.c., dopo aver nel primo comma premesso che il «debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto», nel secondo comma stabilisce che «non è necessaria la costituzione in mora» tra l’altro «quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione». Dalla lettera della legge, e ancor più dall’interpretazione logica della stessa, appare chiaro che non è sufficiente al fine di escludere la necessità di una formale messa in mora il semplice fatto che il debitore abbia riconosciuto di non essere in condizioni di adempiere nel termine previsto. Infatti, vi è differenza tra dichiarazione di non voler più adempiere e riconoscimento dell’impossibilità di adempiere nel termine, implicando la prima un’esplicita intenzione del debitore di non effettuare la prestazione; mentre la seconda presuppone invece la volontà di adempiere, anche se la prestazione non possa essere effettuata nel termine.

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Cass. civ. n. 1050/1969

L’intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore (costituzione in mora) presuppone l’inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato, mentre essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.

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Cass. civ. n. 3591/1968

La preventiva messa in mora non avrebbe scopo al fine di legittimare la domanda di risoluzione per inadempimento quando questo è di non scarsa importanza, perché a tal fine è sufficiente il fatto obiettivo di un simile inadempimento, mentre la necessità della messa in mora può concepirsi soltanto se la domanda di risoluzione si basi su un inadempimento temporaneo, quale può essere un semplice ritardo nell’eseguire la prestazione.

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