Cass. civ. n. 13868 del 24 settembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di forme di notificazione autorizzate dal giudice, l'art. 151 c.p.c, applicabile, data la sua formulazione, anche alla notificazione degli atti di parte, lascia al giudice un'ampia libertà di apprezzamento in ordine alla individuazione dei presupposti per la sua applicazione e alla concreta determinazione delle modalità di notificazione, anche se tale libertà non è illimitata, dovendo le modalità prescelte essere pur sempre tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la notificazione del decreto di sequestro conservativo e della citazione per la convalida, eseguita all'estero per sunto e in sola lingua italiana entro il termine di quindici giorni stabilito dall'allora vigente art. 680 c.p.c. e seguita, poi, dalla notificazione secondo le forme ordinarie).
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